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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17698/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 28/03/2025. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano quattro: i primi due riguardavano la determinazione del trattamento punitivo; gli altri due riproponevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. Sono stati inoltre presentati motivi nuovi, ritenuti tardivi e non correlati a quelli del ricorso principale. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze non erano proponibili in sede di legittimità, poiché la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le censure relative al trattamento sanzionatorio, in presenza di motivazione congrua e non manifestamente illogica; ha inoltre considerato inammissibili i motivi che riproducevano questioni già vagliate e respinte dai giudici di merito. I motivi nuovi sono stati reputati tardivi e privi di correlazione con quelli originari. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state applicate le conseguenze di legge.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili, se sorretti da motivazione sufficiente e non illogica, gli apprezzamenti di merito sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito con argomentazioni corrette e coerenti rispetto alle emergenze processuali.
  • I motivi nuovi sono inammissibili quando siano presentati tardivamente e non presentino un collegamento con i motivi del ricorso principale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze di legge previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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