Parere n. 163/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Giulia Guido contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca) e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e nei confronti di Antonio Davide Cioffi per l’annullamento: - della graduatoria unica di merito relativa alla prova di ammissione alle facoltà di Medicina ed Odontoiatria pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it in data 22 aprile 2014; delle schede di valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente; - del Bando D.R. n. 357 relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Corsi di Laurea A, B, C, D, Roma- Azienda Policlinico Umberto I -classe LM-41), (Corso di Laurea E- Polo Pontino - classe LM-4l), Medicina e Chirurgia (Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - classe LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (Roma - Policlinico Umberto I -classe LM-46), pubblicato in data 7 febbraio 2014; - dell'Allegato A al Bando D.R. n. 357, recante i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o comunque consequenziale; nonché per l’accertamento del suo diritto di essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’indizione di un nuovo concorso e/o all’adozione del provvedimento di ammissione della ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria e degli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l’a.a. 2014/2015 presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato la graduatoria unica di merito, le schede di valutazione, il bando e l’allegato contenente i programmi e i quesiti della prova di ammissione, deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi europei di non discriminazione, trasparenza, eguaglianza e proporzionalità, nonché della regola dell’anonimato, del bando e dell’allegato al bando, oltre all’eccesso di potere e all’ingiustizia manifesta. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, la rinnovazione della procedura o l’ammissione e il risarcimento dei danni. Nel corso del procedimento cautelare la ricorrente era stata ammessa temporaneamente alla frequenza del corso. Successivamente, l’Amministrazione ha comunicato che la ricorrente aveva conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia nel 2022; la ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, dopo l’ammissione temporanea disposta in sede cautelare, ha completato il corso di studi e conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia il 27 ottobre 2022. Tale sopravvenienza, unitamente alla dichiarazione della ricorrente di rinunciare all’ulteriore trattazione e alla richiesta di declaratoria di improcedibilità, ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione degli atti della procedura selettiva. La Sezione ha richiamato il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente ha conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dopo essere stata ammessa temporaneamente alla frequenza del corso; ha pertanto dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso e chiesto la declaratoria di improcedibilità. La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame delle censure relative alla procedura di ammissione.
Norme richiamate
presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario in Consiglio di Stato.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure relative alla violazione dei principi di eguaglianza, trasparenza, imparzialità e buon andamento della procedura selettiva.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il conseguimento del risultato sostanziale perseguito dal ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del gravame.
- Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, quando corroborata da una sopravvenienza concreta, consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Improcedibilità del ricorso contro la procedura di ammissione a Medicina
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", avente a oggetto la procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l’a.a. 2014/2015.
Oggetto della controversia
La ricorrente aveva impugnato la graduatoria unica di merito, le proprie schede di valutazione, il bando universitario e l’allegato relativo ai programmi e ai quesiti della prova. Aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione, la rinnovazione della procedura o l’adozione del provvedimento di ammissione, nonché il risarcimento dei danni.
Motivi dedotti
Le censure riguardavano:
- la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- la violazione dei principi europei di non discriminazione, trasparenza ed eguaglianza, anche in relazione alla regola dell’anonimato;
- la violazione del bando e dell’allegato al bando;
- la violazione del principio di proporzionalità;
- l’eccesso di potere e l’ingiustizia manifesta.
Svolgimento del procedimento
Il Ministero aveva concluso per il rigetto del ricorso, ritenendolo inammissibile e infondato. Con parere interlocutorio del 22 ottobre 2015, la Sezione Seconda aveva accolto l’istanza cautelare, ammettendo temporaneamente la ricorrente alla frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Nel 2024 la Sezione Prima ha richiesto alle parti di comunicare la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio. Il Ministero ha quindi riferito che la ricorrente aveva conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il 27 ottobre 2022. La ricorrente ha confermato il conseguimento del titolo, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il conseguimento della laurea, intervenuto dopo l’ammissione temporanea alla frequenza del corso, abbia fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sulle contestazioni relative alla procedura selettiva. In presenza della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenienza accertata, non residuava un’utilità attuale derivante dall’eventuale esame delle censure.
Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato l’applicabilità del principio dispositivo anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le doglianze relative all’anonimato, alla graduatoria, al bando e alla valutazione della prova.
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