Sentenza del 06/02/2015 n. 2216 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La rettifica dei valori dichiarati nella successione è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rettifica dei valori indicati nella dichiarazione di successione. L'Amministrazione aveva qualificato come crediti, da includere nell'attivo ereditario, alcuni versamenti infruttiferi effettuati dal defunto in favore di una società immobiliare. I ricorrenti hanno dedotto due motivi: il primo relativo all'insufficiente motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale; il secondo relativo all'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., su alcune eccezioni. La Corte ha ritenuto il primo motivo privo dell'indicazione del fatto controverso e il secondo fondato su un quesito di diritto astratto e non coerente con la censura proposta.
Norme richiamate
La norma impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, la censura di omessa pronuncia deve individuare specificamente la questione non esaminata e non può essere sostituita da un quesito formulato in termini generali e astratti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, una censura sulla motivazione deve indicare con precisione il fatto controverso e il punto specifico della motivazione ritenuto insufficiente; formule generiche o riferimenti al semplice mancato accoglimento delle proprie tesi possono comportare l'inammissibilità.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede l'indicazione puntuale della domanda o eccezione sulla quale il giudice avrebbe omesso di decidere, non essendo sufficiente richiamare il principio generale secondo cui il giudice deve motivare e valutare le argomentazioni delle parti.
- I quesiti di diritto, quando richiesti dalla disciplina applicabile, devono essere pertinenti e concretamente collegati alla censura formulata; un quesito astratto o non coerente con il vizio denunciato non consente l'esame del motivo.
- L'inammissibilità di tutti i motivi comporta la conferma pratica della decisione impugnata e, di regola, la condanna del ricorrente soccombente alle spese processuali.
- In materia successoria, versamenti infruttiferi effettuati dal defunto in favore di una società possono essere considerati crediti del defunto e concorrere alla formazione dell'attivo ereditario, se la loro natura restitutoria o creditoria risulta accertata.
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