Cassazione Penale, Ordinanza n. 25476/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva ritenuto correttamente integrato il delitto di estorsione, non è stata annullata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 28/11/2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 629 e 640 c.p., sostenendo in sostanza che la qualificazione giuridica del fatto sarebbe stata erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata; inoltre la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sull'integrazione del delitto di estorsione, richiamando la prospettazione di un pericolo evincibile con l'intervento dell'autore del reato.
Norme richiamate
Richiamato come norma in relazione alla qualificazione del fatto come estorsione; la Corte rileva che i giudici di merito avevano correttamente integrato il paradigma del reato.
Citato dal ricorrente nel motivo, ma non accolto; la censura è stata ritenuta indeducibile perché non confrontata criticamente con la motivazione di merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale non può risolversi in una mera reiterazione delle tesi difensive di merito, ma deve indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito dia conto in modo adeguato della sussistenza degli elementi costitutivi dell'estorsione, la censura che miri a sovvertire tale apprezzamento senza incidere sulla ratio decidendi è inammissibile.
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