Cassazione Penale, Sentenza n. 32823/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per evasione dagli arresti domiciliari, deducendo che la Corte d'appello ha illegittimamente rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza del 25/06/2021 presentata dal difensore per adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali. Si sostiene la violazione dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione forense e dell'art. 179, comma 1, cod. pen., in quanto l'adesione all'astensione costituiva un legittimo impedimento e l'udienza non avrebbe dovuto essere trattata senza la difesa, soprattutto considerando la coincidenza temporale con il termine per il deposito delle conclusioni scritte già presentate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che ha proceduto alla trattazione dell'udienza del 25/06/2021 in forma cartolare ai sensi della disciplina emergenziale (art. 23 e art. 23-bis del d.l. n.137/2020 convertito nella legge n.176/2020), norma che non prevedeva la presenza obbligatoria del difensore in udienza per quel procedimento, annullando così la rilevanza dell'adesione all'astensione come legittimo impedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 3 codice di autoregolamentazione forense
Il ricorrente invoca la norma per sostenere il diritto del difensore ad aderire all'astensione; dalla sentenza emerge che tale richiamo non è stato ritenuto idoneo a interrompere o sospendere la procedura cartolare prevista dalla normativa emergenziale.
Il ricorrente sostiene una violazione relativa al legittimo impedimento; la Corte non ha ritenuto deducibile dalla norma un impedimento valido nel contesto del procedimento cartolare previsto dall'ordinamento emergenziale applicato al caso.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in legge 18/12/2020 n.176
Questa disposizione emergenziale ha consentito lo svolgimento del procedimento in forma cartolare (sostituzione della trattazione orale con il contraddittorio per iscritto) e ha determinato che la presenza del difensore in udienza non fosse necessaria, rendendo inefficace la richiesta di rinvio per adesione all'astensione.
art. 23-bis, d.l. n.137/2020 conv. in legge n.176/2020
Richiamata dalla Corte come norma che disciplina il procedimento cartolare applicato al caso; ha giustificato la mancata ammissione dell'istanza di rinvio poiché la normativa emergenziale non richiedeva la partecipazione difensiva in udienza.
Giurisprudenza - Cass. Sez.3, n.30330 del 25/6/2021
Precedente della Corte di cassazione ritenuto applicabile, secondo cui la richiesta di rinvio per adesione all'astensione pervenuta dopo la scadenza del termine per le conclusioni scritte non consente il differimento dell'udienza camerale in procedimenti regolati dalle norme emergenziali.
Massime di principio
- Se il procedimento è disciplinato dalle norme emergenziali (es. art.23 e art.23-bis d.l. n.137/2020 conv. legge n.176/2020) e svolto in forma cartolare, la presenza del difensore in udienza non è richiesta e le istanze di rinvio per adesione ad astensioni collettive non determinano automaticamente il differimento dell'udienza.
- La semplice coincidenza temporale tra un'astensione dei difensori e la scadenza di termini processuali non vale, di per sé, a costituire un legittimo impedimento quando la procedura applicabile non prevede la partecipazione orale del difensore.
- Per ottenere un rinvio occorre verificare se la normativa applicabile imponga la presenza del difensore in udienza e se l'istanza sia tempestiva rispetto ai termini previsti per il deposito delle conclusioni o per eventuali comunicazioni obbligatorie.
- In situazioni analoghe è importante depositare per tempo le conclusioni scritte e documentare l'impedimento nelle forme richieste dal processo; in mancanza di tali cautele, le istanze di rinvio per adesione ad astensioni possono risultare inammissibili.
- Se si ritiene che sia stata violata una norma inderogabile che richiede la presenza della difesa, il rimedio è impugnare la decisione motivando specificamente la lesione di quella norma e valutando la possibilità di richiedere la declaratoria di nullità quando ricorrono i presupposti.
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