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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33490/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto contestava la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio, sostenendo in sostanza che la destinazione a fini di spaccio della sostanza detenuta non fosse stata correttamente desunta. La Corte di cassazione rileva però che la censura investe apprezzamenti di fatto riservati al giudice di appello, il quale aveva motivato in modo congruo e coerente la finalità di spaccio sulla base di più elementi convergenti: il quantitativo eccedente l'uso personale, il frazionamento in più involucri, la disponibilità di strumenti utili alla preparazione delle dosi, la diversa tipologia di sostanze detenute e le modalità del controllo avvenuto presso l'abitazione dell'imputato, dove era sottoposto agli arresti domiciliari per un precedente episodio di spaccio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e che la motivazione della Corte di appello fosse logica, congrua e fondata su corretti criteri inferenziali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in concreto dalla Corte in euro 3.000.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a ottenere una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici.
  • La destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente può essere legittimamente desunta da un insieme di indici fattuali convergenti, tra cui il quantitativo eccedente l'uso personale, il frazionamento in involucri, la disponibilità di strumenti per il confezionamento e le modalità del rinvenimento.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, è sufficiente che la motivazione della decisione di merito sia basata su criteri inferenziali corretti e su massime di अनुभवienza condivisibili; il controllo di legittimità non consente di sostituire quella valutazione con una lettura alternativa dei fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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