Cassazione Civile, Ordinanza n. 07708/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 268/2016. Dal testo dell'ordinanza emerge solo che la controversia era indicata come relativa a "pubblico impiego", ma non sono riportati i fatti sostanziali della lite decisa in appello né i motivi originari del ricorso. Nel corso del giudizio di cassazione, in data 27 gennaio 2023, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto ritualmente; l'Avvocatura dello Stato, per l'Agenzia delle Entrate, ha apposto il visto con contestuale accettazione della rinuncia e previsione di compensazione delle spese. La questione esaminata dalla Corte non attiene al merito della controversia, bensì agli effetti processuali della rinuncia al ricorso in cassazione e alle conseguenze sulle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, ritualmente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c., è atto unilaterale recettizio che estingue il giudizio di cassazione senza necessità di accettazione della controparte; ha inoltre richiamato l'art. 391 c.p.c. sulle spese, precisando che, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia e avendo le parti previsto la compensazione, non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese. Il giudizio di legittimità è stato quindi dichiarato estinto.
Norme richiamate
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio
disciplina la fissazione e la trattazione camerale del ricorso in cassazione
la rinuncia al ricorso in cassazione deve essere effettuata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; la rinuncia produce effetti estintivi anche senza accettazione delle altre parti
se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati muniti di mandato speciale, non si pronuncia condanna alle spese
richiamato in comparazione per evidenziare che, diversamente dal processo civile ordinario, nel giudizio di cassazione la rinuncia non richiede accettazione per produrre effetti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio che estingue il processo anche senza accettazione della controparte.
- L'adempimento della notifica o comunicazione della rinuncia alle controparti serve soprattutto a consentire l'adesione alla rinuncia e a incidere sul regime delle spese di lite.
- Quando la controparte aderisce alla rinuncia e le parti concordano la compensazione delle spese, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza pronunciare sulle spese.
- Gli effetti estintivi della rinuncia al ricorso per cassazione determinano il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fanno venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
Come è indicizzato
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