Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07708/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 268/2016. Dal testo dell'ordinanza emerge solo che la controversia era indicata come relativa a "pubblico impiego", ma non sono riportati i fatti sostanziali della lite decisa in appello né i motivi originari del ricorso. Nel corso del giudizio di cassazione, in data 27 gennaio 2023, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto ritualmente; l'Avvocatura dello Stato, per l'Agenzia delle Entrate, ha apposto il visto con contestuale accettazione della rinuncia e previsione di compensazione delle spese. La questione esaminata dalla Corte non attiene al merito della controversia, bensì agli effetti processuali della rinuncia al ricorso in cassazione e alle conseguenze sulle spese.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, ritualmente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c., è atto unilaterale recettizio che estingue il giudizio di cassazione senza necessità di accettazione della controparte; ha inoltre richiamato l'art. 391 c.p.c. sulle spese, precisando che, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia e avendo le parti previsto la compensazione, non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese. Il giudizio di legittimità è stato quindi dichiarato estinto.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    disciplina la fissazione e la trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso in cassazione deve essere effettuata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; la rinuncia produce effetti estintivi anche senza accettazione delle altre parti

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati muniti di mandato speciale, non si pronuncia condanna alle spese

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato in comparazione per evidenziare che, diversamente dal processo civile ordinario, nel giudizio di cassazione la rinuncia non richiede accettazione per produrre effetti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio che estingue il processo anche senza accettazione della controparte.
  • L'adempimento della notifica o comunicazione della rinuncia alle controparti serve soprattutto a consentire l'adesione alla rinuncia e a incidere sul regime delle spese di lite.
  • Quando la controparte aderisce alla rinuncia e le parti concordano la compensazione delle spese, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza pronunciare sulle spese.
  • Gli effetti estintivi della rinuncia al ricorso per cassazione determinano il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fanno venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.