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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19820/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di locazione ad uso commerciale relativo a un negozio. Il locatore aveva intimato sfratto per morosità e il tribunale aveva convalidato lo sfratto; la corte d’appello, però, aveva accolto l’appello del conduttore, dichiarando nulla l’ordinanza di convalida e rigettando sia la domanda di convalida dello sfratto sia quella di risoluzione del contratto, ma aveva compensato integralmente le spese del grado d’appello. La società conduttrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la compensazione delle spese fosse illegittima perché vi era stata totale soccombenza della controparte e che, comunque, le ragioni addotte non integrassero gravi ed eccezionali ragioni; (2) nullità della statuizione sulle spese per omessa o apparente motivazione, in relazione all’art. 92 c.p.c., all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 111 Cost., deducendo che i 'giusti motivi' richiamati dalla corte territoriale fossero in realtà non motivati o solo apoditticamente espressi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha osservato che la corte d’appello aveva giustificato la compensazione delle spese richiamando, da un lato, la morosità effettivamente esistente al momento della proposizione della domanda e, dall’altro, i disguidi nei rapporti interni della società conduttrice, che avevano impedito la soluzione stragiudiziale della controversia. Tali elementi sono stati considerati idonei a integrare, in sostanza, le 'gravi ed eccezionali ragioni' richieste dall’art. 92 c.p.c., anche alla luce dell’interpretazione della Corte costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di legittimità perché l’intimata non si è difesa. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge in relazione alla compensazione delle spese.

  • art. 91, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La Corte considera legittima la compensazione quando il giudice individui e motivi ragioni qualificabili come gravi ed eccezionali, valorizzando elementi oggettivi della controversia e del comportamento processuale delle parti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione sulle spese.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Richiamata come parametro interpretativo dell’art. 92 c.p.c.; la Corte ne recepisce l’indicazione secondo cui il giudice può valorizzare caratteristiche rilevanti della controversia e della condotta delle parti, se di spessore tale da giustificare la compensazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere il vizio di motivazione della statuizione sulle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • S.U. n. 8053/2014

    Richiamata dal ricorrente sul vizio di motivazione apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2012

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2012

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto.

  • S.U. n. 4315/2020

    Richiamata per l’applicazione della disciplina sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di spese di lite, la compensazione può essere legittima quando il giudice di merito individui ragioni concrete e specifiche riconducibili alla particolare struttura della controversia e al comportamento delle parti, non essendo sufficiente il solo richiamo formale a formule generiche.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della deroga al principio di soccombenza; non occorre che sia analitica, ma deve esprimere elementi effettivamente valutabili come gravi ed eccezionali.
  • La presenza di una soccombenza totale di una parte non esclude automaticamente la compensazione delle spese, ove il giudice dia conto di circostanze oggettive della lite idonee a giustificarla secondo l’art. 92 c.p.c., come interpretato in senso costituzionalmente orientato.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione apparente sulla regolazione delle spese è infondata quando la sentenza impugnata esponga, anche sinteticamente, le ragioni fattuali che sorreggono la decisione.
  • Il rigetto del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale tributaria.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSpese di liteImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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