Cassazione Civile, Ordinanza n. 05055/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di un genitore, che aveva lasciato un patrimonio mobiliare e immobiliare ai quattro figli con testamento pubblico contenente attribuzioni specifiche a favore dei figli maschi, poi qualificate nei precedenti gradi come mere specificazioni della quota disponibile e non come prelegati in senso tecnico. Le figlie, accettata l'eredità con beneficio d'inventario, avevano chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, la ricostruzione dell'asse ereditario, il rendiconto delle operazioni compiute dai fratelli sui conti e sui beni del de cuius, la collazione di donazioni e la divisione dell'asse. Il coerede appellante, rimasto soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) contestava l'inammissibilità del motivo di appello sulla divisione del relictum, sostenendo che i beni indicati nel testamento come attribuiti ai figli maschi non dovessero entrare nella massa da dividere; 2) deduceva che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto generica la censura sulle risultanze della CTU e sui prelevamenti di somme effettuati da un coerede; 3) contestava la valutazione secondo cui quei prelevamenti erano stati impiegati per spese di gestione comune dell'eredità, e non dovevano quindi essere restituiti come credito all'asse; 4) lamentava la mancata valutazione di prove e dell'effetto della mancata risposta all'interrogatorio formale; 5) censurava l'inammissibilità del motivo di appello sulla domanda di rendiconto verso il coerede; 6) infine, contestava la condanna alle spese di lite, invocando il principio di soccombenza e, in subordine, la compensazione integrale nelle cause divisionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e, comunque, infondato perché il giudicato di merito si era formato anche sull'interpretazione delle disposizioni testamentarie come mere specificazioni della quota disponibile già attribuita ai figli maschi, sicché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche la sentenza non definitiva e il relativo capo della sentenza definitiva. Ha giudicato infondato o inammissibile il secondo motivo perché la censura non si confrontava in modo specifico con la CTU e, inoltre, la corte territoriale aveva comunque fornito una motivazione autonoma di merito; il terzo motivo è stato respinto perché mirava soltanto a una diversa valutazione del materiale probatorio e non denunciava reali violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., né un errore di diritto sulla divisione; il quarto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la mancata risposta all'interrogatorio formale non equivale a confessione e può assumere rilievo solo con altri elementi probatori, qui mancanti; il quinto motivo è stato respinto perché la domanda di rendiconto era stata proposta tardivamente e in modo irrituale, non essendo una semplice domanda accessoria ma un'azione autonoma; il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non aggrediva entrambe le rationes decidendi poste a base della regolazione delle spese, e perché in materia divisoria le spese possono essere poste a carico della massa solo per la parte necessaria e comune, mentre resta applicabile il principio di soccombenza per le spese dipendenti da pretese infondate o resistenze ingiustificate. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, senza accoglimento della richiesta risarcitoria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
L'appello deve indicare in modo specifico le parti della decisione censurate, le modifiche richieste e le ragioni di critica; la mera riproposizione di tesi difensive o di doglianze generiche non soddisfa il requisito di specificità.
Il ricorrente lo invoca per sostenere che i beni oggetto delle attribuzioni testamentarie in suo favore non dovessero entrare nella massa da dividere; la Corte, però, ricava dal giudicato che tali attribuzioni erano solo specificazioni della disponibile già assegnata.
Le norme sulla divisione ereditaria non sono violate se i beni sono correttamente inclusi nella massa in base al contenuto del giudicato e alla qualificazione delle disposizioni testamentarie.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta dissentire dalla valutazione del materiale istruttorio.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi in cui ciò è imposto; non se ci si limita a contestare il peso probatorio attribuito.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale; la censura sulla motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
La mancata risposta all'interrogatorio formale non determina automaticamente confessione, ma può essere valutata insieme ad altri elementi di prova per ritenere ammessi i fatti dedotti.
La domanda di rendiconto non può essere formulata in modo generico e va proposta con il rito e le modalità proprie dell'azione di rendiconto o della specifica pretesa patrimoniale correlata.
Nelle cause divisionali le spese necessarie nell'interesse comune possono gravare sulla massa, ma restano applicabili i principi della soccombenza per le spese causate da pretese infondate o resistenze ingiustificate.
La condanna per responsabilità aggravata richiede dolo o colpa grave, non ravvisati nel caso esaminato.
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione l'erronea formazione del giudicato interno o la mancata impugnazione di un capo sentenza, non basta trascrivere il dispositivo: occorre confrontarsi con la motivazione che sorregge la statuizione e con il preciso contenuto del capo asseritamente coperto da giudicato.
- Il requisito di specificità dell'appello e del ricorso per cassazione impone di indicare puntualmente quali argomentazioni della sentenza impugnata si contestano e per quali ragioni; la mera riproposizione della propria tesi difensiva è inammissibile.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio, ma solo per denunciare un effettivo vizio di utilizzo della prova in senso tecnico.
- In tema di successione e divisione ereditaria, se una disposizione testamentaria è stata definitivamente qualificata come attribuzione della disponibile o come specificazione dei beni attribuiti entro la disponibile, non può essere nuovamente trattata come prelegato in senso tecnico per escludere quei beni dalla massa divisoria.
- La mancata risposta all'interrogatorio formale ha valore solo indiziario e non sostituisce la prova piena; può rilevare soltanto in concorso con altri elementi istruttori idonei.
- La domanda di rendiconto è un'azione autonoma e non una mera variante della divisione: se proposta tardivamente o senza il corretto inquadramento processuale, può essere dichiarata inammissibile.
- Nelle cause divisionali le spese vanno normalmente ripartite tra massa e condividenti secondo il criterio della utilità comune, ma il giudice può porre a carico della parte soccombente le spese rese necessarie da resistenze ingiustificate o pretese infondate; la censura in cassazione deve aggredire tutte le rationes decidendi poste a base della statuizione sulle spese.
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