Cassazione Penale, Sentenza n. 46217/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva ridotto la pena per il reato di truffa e convertito la pena detentiva di 6 mesi e 180 euro di multa in una multa di 45.000 euro. I motivi di ricorso erano: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del dolo iniziale, con la doglianza che la condotta sarebbe stata un mero inadempimento civilistico perché la ricorrente ignorava la falsità delle firme sugli assegni; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53, comma 2, L. 689/81, per omissione della quantificazione del valore giornaliero usato per il calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato l'esistenza del proposito iniziale di non adempiere e l'uso di artifizi e raggiri (consegna di assegni tratti su conto di terzi con firma apocrifa e comportamento beffardo verso la parte offesa). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché la corte territoriale ha adottato il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 135 c.p. (euro 250 giornalieri) per la conversione ex art. 53, comma 2, L. 689/81, senza tener conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 28 del 01/02/2022 che aveva inciso sui limiti del valore giornaliero. Per questo motivo il ricorso è stato ammesso e, essendo intervenuta la prescrizione del reato (fatto commesso il 21/02/2015, termine di prescrizione estintosi il 22/10/2022, conteggiando anche 62 giorni di sospensione procedurale), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata come forma procedurale seguita nel procedimento di legittimità (modalità di svolgimento dell'udienza o del procedimento previste dal decreto-legge).
la parte della norma è stata citata nella sentenza nella formulazione originaria che prevedeva limiti al valore giornaliero in relazione all'art. 135 c.p.; la Corte Costituzionale ha poi dichiarato incostituzionale tale parte
La norma regola la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e stabilisce limiti al valore giornaliero da adottare per la conversione; la Corte di merito ha applicato il criterio tradizionale ancorandosi all'art. 135 c.p., scelta che la Cassazione ha ritenuto incompatibile con la pronuncia della Corte Costituzionale.
Prevede un parametro di riferimento per la quantificazione del valore giornaliero della pena pecuniaria; la corte territoriale l'ha utilizzato come criterio di ragguaglio (euro 250/giorno) per la conversione, ma la Cassazione ha rilevato la necessità di conformarsi all'indirizzo costituzionale successivo.
Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 01/02/2022
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevedeva che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p.»
La Corte Costituzionale ha imposto un nuovo minimo assoluto per il valore giornaliero (75 euro), rendendo incostituzionale la parte della disciplina che ancorava il minimo al valore indicato dall'art. 135 c.p.; tale pronuncia incide sulla legittimità del calcolo della conversione effettuato con parametri anteriori alla pronuncia.
Massime di principio
- Sussistenza del dolo nella truffa: la valutazione è eminentemente di fatto. Comportamenti come l'uso di assegni intestati o tratti su conti di terzi, firme apocrife e condotte ingannevoli successive (es. ironia sull'ingenuità della vittima) sono elementi idonei a fondare il convincimento sul carattere doloso e non su un mero inadempimento civile.
- Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria: dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 28/2022 il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro; pertanto, in casi simili il giudice deve esplicitare il criterio e la misura giornaliera adottata, motivando il calcolo e rispettando i parametri costituzionalmente conformi.
- Effetti delle decisioni costituzionali sui calcoli sanzionatori: una pronuncia che incide sui parametri di quantificazione della pena pecuniaria può determinare l'annullamento o la rinnovazione del giudizio di legittimità e produrre effetti rilevanti anche sulla decorrenza o l'estinzione del reato per prescrizione.
- Prescrizione e sospensioni procedurali: nel valutare la sussistenza della prescrizione è necessario calcolare con precisione i termini, tenendo conto di eventuali sospensioni o proroghe (es. rinvii per legittimo impedimento del difensore), perché la dichiarazione di estinzione per prescrizione può condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- Strategia difensiva consigliata: contestare sia la qualificazione psicologica del fatto (dolo vs. colpa o inadempimento) con elementi probatori concreti, sia la correttezza del calcolo della conversione in pena pecuniaria (richiedendo l'esplicitazione del valore giornaliero e la conformità alla giurisprudenza costituzionale) per ottenere l'annullamento o la riforma della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46172/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46173/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46175/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46176/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46177/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46178/2023 del 16/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →