Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9394/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Facendola era stato condannato per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della società "Fabas Imbottiti s.r.l." (fallita il 18/06/2012). L'accusa contestava: a) distruzione/sottrazione dei libri e delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, per recare pregiudizio ai creditori e procurarsi un ingiusto profitto (bancarotta documentale); b) azzeramento, nel bilancio 2008, del conto "debiti verso i soci per finanziamenti" per €30.174,00, fatto ritenuto sintomo di bancarotta patrimoniale per distrazione a favore dei soci. In Cassazione l'imputato deduceva carenze di motivazione e errata applicazione del diritto: mancata dimostrazione del dolo per la distruzione dei documenti; assenza di prova di distrazioni patrimoniali e mancanza di specificazione dell'importo e della collegabilità all'imputazione; difetto di motivazione sull'applicazione delle aggravanti (danno di particolare gravità e più fatti) e sul rigetto dell'attenuante della particolare tenuitùtà; carente motivazione sulle pene accessorie e sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sintetica e poco chiara: non è possibile comprendere quali specifiche forme di bancarotta fossero effettivamente ritenute dimostrate (documentale specifica o generica, e/o patrimoniale per distrazione), non è stata precisata l'eventuale misura delle sottrazioni contestate né il nesso con l'imputazione, e non è stata adeguatamente motivata l'applicazione delle aggravanti. I restanti motivi di doglianza sono stati dichiarati assorbiti. Conseguenza pratica: annullamento con rinvio per riesame.

Norme richiamate

  • art. 219 legge fall.

    Riferita all'onere motivazionale in relazione all'applicazione delle aggravanti (danno di particolare gravità e più fatti di bancarotta) e alle attenuanti: la Corte ha rilevato la completa mancanza di motivazione e la mancata indicazione dell'aggravante effettivamente applicata.

  • art. 216 legge fall.

    Richiamato in relazione alle contestazioni patrimoniali e alle pene accessorie: la Corte ha osservato che nell'imputazione non era richiamato l'art. 216, comma 1, n. 1, e che mancava una chiara indicazione delle sottrazioni e del loro ammontare collegato all'imputazione.

  • artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.

    Norme relative alla determinazione della pena e al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte di Cassazione ha ritenuto le questioni di bilanciamento e di durata delle pene accessorie subordinate alla necessità di un nuovo esame di merito, assorbendole al momento e rinviando la valutazione.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di merito deve indicare con chiarezza quali fattispecie specifiche del reato (es. bancarotta documentale specifica vs generica, o patrimoniale per distrazione) sono ritenute provate e perché.
  • Se si contesta la distruzione o sottrazione di scritture contabili, il giudice deve spiegare come la condotta abbia effettivamente impedito la ricostruzione del patrimonio e quale sia l'elemento soggettivo (dolo) collegato all'intento di prejudicare i creditori o procurare un ingiusto profitto.
  • Qualora si addebiti una distrazione patrimoniale occorre quantificare le somme sottratte, indicare il nesso causale con l'imputazione e dimostrare la destinazione dei beni o utilità ai fini personali o di terzi.
  • L'applicazione di aggravanti o attenuanti (anche di particolare tenuitùtà) deve essere espressamente motivata; il mancato esame di richieste difensive su attenuanti specifiche è vizio che può determinare l'annullamento.
  • Questioni relative alla durata delle pene accessorie e al bilanciamento complessivo delle circostanze sono dipendenti da una corretta ricostruzione del fatto e della qualificazione giuridica: difetto di motivazione sul fatto comporta che la determinazione del trattamento sanzionatorio vada riesaminata.
  • In casi di motivazione insufficiente la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame invece di decidere nel merito, lasciando alla corte territoriale il compito di integrare la motivazione e rivalutare le circostanze.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.