Cassazione Penale, Ordinanza n. 36181/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bologna relativa a una condanna per rapina. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto. Con il secondo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché riproponeva censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi criticamente con le relative argomentazioni; il giudice di merito aveva escluso la lieve entità considerando le lesioni della persona offesa, che avevano richiesto cure sanitarie, e le ulteriori modalità della condotta. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la sentenza d’appello aveva motivato il diniego richiamando l’assenza di elementi positivi, la pericolosità dimostrata e i numerosi e gravi precedenti dell’imputato. Non sono indicati nel testo la pena inflitta né ulteriori dettagli fattuali della rapina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità, in quanto riproduttivo di doglianze già respinte in appello e non confrontate con la motivazione della decisione impugnata. Il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche indicando gli elementi decisivi, senza esaminare analiticamente ogni dato dedotto, e la valutazione della pena e delle circostanze è sindacabile in cassazione solo se arbitraria o illogica e priva di adeguata motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 22 settembre 2026.
Norme richiamate
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali; la valutazione non è rinnovabile in cassazione se non è arbitraria o illogica ed è adeguatamente motivata.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
I criteri di commisurazione della pena orientano la discrezionalità del giudice di merito; la censura in cassazione non può mirare a una nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione è motivata e immune da illogicità.
Massime di principio
- È privo di specificità il motivo di ricorso che ripropone censure già vagliate e respinte dal giudice d’appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
- Per escludere la lieve entità della rapina possono rilevare, nel loro complesso, le lesioni riportate dalla persona offesa e le modalità concrete della condotta, se idonee a caratterizzare il fatto come grave.
- Nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli: è sufficiente che indichi gli elementi decisivi, anche negativi, o l’assenza di elementi positivi.
- La commisurazione della pena e la graduazione delle circostanze appartengono alla discrezionalità del giudice di merito. In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione di congruità della pena, salvo che la determinazione risulti arbitraria, illogica o priva di motivazione sufficiente.
Come è indicizzato
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