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Ordinanza

Ordinanza n. 1212/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202100513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Palermo azionata per l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Palermo. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché la parte ricorrente non ha depositato la copia conforme all'originale della sentenza azionata, l'attestazione del suo passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo all'amministrazione resistente.

La decisione

Il TAR, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per mancata produzione della documentazione necessaria a comprovare il titolo esecutivo e la sua opponibilità all'amministrazione. Ha assegnato alle parti dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitate a tale questione. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sull'ammissibilità o sul merito dell'azione di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che aziona un titolo deve fornire la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza e l'efficacia del titolo esecutivo, inclusa la copia conforme della decisione, il suo passaggio in giudicato e la notificazione all'amministrazione obbligata; la mancata produzione può determinare dubbi di ammissibilità.
  • Quando il collegio rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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