Ordinanza n. 3472/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, n.4429 del 01/12/2025, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 18/11/2025 (verbale n.210), dalla Commissione medica: “Deficit capacità uditiva con soglia audiometrica - 60 dB a 4K, bilateralmente D.M. 04/11/2019, n. 166, Art. 1, c.1, lett. F”.; - del predetto verbale n.210 della Commissione medica e di ogni altra documentazione medica emessa dalla stessa nella parte in cui è stata riscontrata il predetto deficit uditivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione da una procedura concorsuale per deficit della capacità uditiva, unitamente al verbale della Commissione medica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che lo ha escluso dalla procedura concorsuale sulla base del giudizio della Commissione medica, secondo cui presentava un deficit della capacità uditiva con soglia audiometrica di 60 dB a 4K bilateralmente, ai sensi del D.M. 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lettera f). Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la necessità di accertare in sede giudiziale la sussistenza della causa sanitaria di esclusione e l'effettiva capacità uditiva del ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare con sede in Roma, mediante una commissione composta da almeno due medici, eventualmente anche con l'ausilio di specialisti o consulenti esterni. La verificazione dovrà essere eseguita entro il 30 marzo 2026; la relazione, corredata dalla documentazione rilevante e dalla nota motivata delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni. È stata garantita la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici del ricorrente, da preavvertire almeno cinque giorni prima. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa documentazione entro i successivi dieci giorni. Il prosieguo è stato fissato alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione affidata a un organismo qualificato per accertare fatti rilevanti ai fini della decisione, nella specie l'effettiva capacità uditiva e la sussistenza della causa sanitaria di esclusione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento nazionale della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.
art. 1, comma 1, lettera f), D.M. 4 novembre 2019, n. 166
Indicato nel giudizio della Commissione medica quale parametro normativo della causa sanitaria di esclusione collegata al deficit della capacità uditiva.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale dipende dall'effettiva sussistenza di una condizione sanitaria, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola a un organismo medico qualificato e impartendo specifici criteri, termini e garanzie di partecipazione delle parti.
- La verificazione può essere affidata a una commissione composta da più medici scelti in relazione allo specifico accertamento, con possibilità di ricorrere a specialisti o consulenti esterni ove non siano disponibili adeguate professionalità interne.
- Quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, imponendo termini perentori per l'esecuzione e il deposito della relativa documentazione.
- Nei provvedimenti giudiziari contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione deve essere accompagnata dall'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati sanitari identificativi, secondo la disciplina nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
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