Cassazione Civile, Ordinanza n. 34564/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva introdotto davanti al Tribunale di Udine un giudizio contro un comune e contro una persona fisica. Nel corso di quel giudizio era stata sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, che aveva dato origine al regolamento di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite. Successivamente, però, il procedimento principale risultava definito con declaratoria di estinzione del giudizio di merito; inoltre la società risultava trasformata e posta in liquidazione, con nuova rappresentanza legale. Con istanza successiva, la ricorrente chiedeva che il regolamento fosse dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese fossero compensate. Il Pubblico Ministero aveva invece concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla domanda proposta nei confronti della persona fisica in solido con la pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il regolamento costituisca un procedimento incidentale rispetto al giudizio principale e che, essendo venuto meno quest'ultimo per estinzione, sia travolto anche il regolamento, difettando il presupposto necessario per la sua decisione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché le controparti non si erano costituite.
Norme richiamate
Il testo non richiama espressamente la norma, ma descrive il regolamento di giurisdizione come strumento incidentale rispetto al giudizio principale; la sua permanenza presuppone l'esistenza del processo in cui è stato sollevato.
L'interesse a ottenere la decisione sul regolamento deve permanere fino alla decisione; se il giudizio principale si estingue, viene meno l'interesse alla definizione della questione di giurisdizione.
Massime di principio
- Il regolamento di giurisdizione ha natura incidentale rispetto al giudizio principale: se quest'ultimo viene meno, il regolamento perde il proprio presupposto processuale e diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta estinzione del processo nel quale è stata sollevata la questione di giurisdizione travolge il regolamento proposto davanti alla Corte di cassazione, poiché non residua più un concreto interesse alla pronuncia sulla giurisdizione.
- Quando il regolamento di giurisdizione è dichiarato inammissibile per mancanza sopravvenuta di interesse e le controparti non si sono costituite, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
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