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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18339/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso prima dell'udienza camerale; la Corte, preso atto della rinuncia e della mancata costituzione degli intimati, ha dichiarato estinto il ricorso e ha evitato di pronunciare sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di un soggetto deceduto nel 2014. I suoi due figli, unici eredi, si rivolgevano a un avvocato che in precedenza aveva svolto anche l'incarico di amministratore di sostegno del defunto, per essere assistiti nella gestione dell'eredità. Su consiglio del legale, i figli accettavano l'eredità con beneficio d'inventario. L'avvocato depositava poi un'istanza per la redazione dell'inventario, ma la procedura non si perfezionava entro i termini di legge; per tale ragione gli eredi perdevano il beneficio d'inventario e diventavano eredi puri e semplici, con esposizione ai debiti del padre. Dopo notifiche di pignoramento e diffide, essi pagavano complessivamente oltre 44 mila euro, in parte utilizzando il ricavato della vendita dell'unico bene attivo ereditario, e chiedevano il risarcimento del danno imputando al professionista negligenza nell'adempimento dell'incarico. Il professionista contestava la responsabilità sostenendo che la procura per la nomina del cancelliere era stata conferita quando il termine di tre mesi dall'accettazione era già spirato, che il ritardo non era a lui imputabile e che il suo mandato si era esaurito con la sola presentazione dell'istanza. In via riconvenzionale chiedeva il pagamento dei compensi per l'attività svolta come amministratore di sostegno e chiamava in garanzia la compagnia assicurativa, la quale eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952, comma 3, c.c. Il Tribunale rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale, accoglieva l'eccezione di prescrizione della compagnia e condannava il professionista alle spese in favore dell'assicurazione. In appello sia il professionista sia gli eredi insistevano sulle rispettive domande e contestazioni, ma la Corte d'appello rigettava entrambi gli appelli e confermava la decisione di primo grado, con ulteriore condanna alle spese del secondo grado in favore dell'assicurazione. In cassazione il professionista proponeva due motivi, ma prima dell'udienza depositava rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2952, comma 3, c.c.

    richiamato dall'assicurazione per sostenere la prescrizione del diritto dell'assicurato alla garanzia, in relazione al tempo trascorso tra la richiesta risarcitoria e la chiamata in causa.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Se gli intimati non si costituiscono nel giudizio di cassazione, la Corte non provvede sulle spese processuali.
  • L'eccezione di prescrizione della garanzia assicurativa ex art. 2952, comma 3, c.c. può essere fondata sul decorso del termine biennale dalla richiesta risarcitoria alla chiamata in garanzia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoResponsabilità professionale
RamiProcesso civileSuccessioniResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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