Cassazione Penale, Sentenza n. 12738/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto un permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. per recarsi al cimitero in occasione del decesso del suocero, Giulio Bellocco (7/01/2024). Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo e poi il Tribunale di sorveglianza di Roma hanno rigettato la richiesta motivando che il defunto era figura di spicco del clan Bellocco, affiliato allo stesso sodalizio di cui il detenuto è elemento di vertice, e che, in ogni caso, mancava un’effettiva rilevanza familiare (assenza di convivenza e di rapporti frequentativi), entrambi sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis; pertanto le esigenze di ordine pubblico prevalevano. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 30 ord. pen., art. 3 CEDU, art. 27, comma 3 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo che gli affini rientrano comunque nella tutela prevista dall'art. 30 e che la pericolosità non poteva da sola giustificare il diniego senza adottare cautele.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando i principi applicativi dell'art. 30 ord. pen.: il permesso di necessità è un beneficio eccezionale che richiede tre requisiti (eccezionalità della concessione, particolare gravità dell'evento, correlazione con la vita familiare) e la valutazione deve considerare l'idoneità dell'evento a incidere nella vicenda umana del detenuto. Pur osservando una possibile imprecisione del Tribunale sulla rilevanza della convivenza, la Corte ha ritenuto decisiva la constatazione che non sussisteva un'effettiva incidenza dell'evento sulla vita familiare del detenuto (assenza di convivenza, mancata frequentazione e regime 41-bis), per cui le esigenze di ordine pubblico potevano prevalere. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30 ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Il permesso di necessità è un rimedio eccezionale finalizzato all'umanizzazione della pena: può essere concesso solo se sussistono tre requisiti (eccezionalità della concessione, particolare gravità dell'evento, correlazione dell'evento con la vita familiare) e solo ove l'evento sia idoneo a incidere nella vicenda umana del detenuto. La pericolosità del detenuto non esclude automaticamente il permesso ma giustifica cautele esecutive.
art. 3 C.e.d.u.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della dignità e all'integrità personale; la Corte ha ritenuto che l'evocazione dei diritti internazionali non sia sufficiente a scalfire l'esito negativo se non è dimostrata la sussistenza dei requisiti sostanziali dell'art. 30 ord. pen.
art. 27, terzo comma, Cost.
Invocato in quanto la Costituzione impone finalità rieducative e umanizzazione della pena; la Corte ha confermato che l'art. 30 risponde a finalità di umanizzazione ma resta strumento eccezionale e subordinato ai requisiti di legge.
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Il regime differenziato incide sulla valutazione della correlazione familiare: la presenza di 41-bis (limitazioni di contatti e visite) è indizio rilevante della mancanza di rapporti frequentativi e quindi può favorire il rigetto del permesso quando l'evento non risulti idoneo a incidere nella vicenda personale del detenuto.
Massime di principio
- Il permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. è misura eccezionale: serve dimostrare l'eccezionalità, la particolare gravità dell'evento e la reale correlazione con la vita familiare del detenuto; basta la parentela o affinità formale se non è provata l'idoneità dell'evento ad incidere sulla sua vita, il permesso può essere negato.
- La pericolosità sociale o la caratura criminale del detenuto o del soggetto deceduto non esclude automaticamente il permesso, ma giustifica che il giudice privilegi esigenze di ordine pubblico e/o imponga cautele (es. scorta); se però manca un'effettiva rilevanza familiare, l'ordine pubblico può prevalere.
- L'assenza di convivenza e la prova di mancati rapporti frequentativi (anche desumibile da regime 41-bis) sono elementi decisivi nella valutazione della correlazione dell'evento con la vita familiare del detenuto.
- Se si ritiene sussistere il diritto al permesso per motivi di ordine umano o costituzionale, è utile documentare in modo puntuale l'impatto personale dell'evento (frequentazione, convivenza, ruolo affettivo) e proporre misure cautelari concrete (scorta, limitazioni temporali) per neutralizzare le esigenze di ordine pubblico.
- Nelle impugnazioni è difficile invocare norme costituzionali o convenzionali a supporto se non si dimostrano i presupposti specifici previsti dall'art. 30; il giudice valuta anche l'idoneità fattuale dell'evento a interferire con la vicenda umana del detenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12654/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12655/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12658/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12659/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12660/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12661/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →