Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21650/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca della confisca di prevenzione di un immobile ("Villa Sgadari") formalmente intestato alla ricorrente. La ricorrente deduceva: (1) violazione delle norme processuali e mancata notificazione dell'avviso di udienza e del provvedimento, richiamando la normativa previgente (art. 666 c.p.p. comma 3 e d.lgs. 6/9/2011 n.159); (2) illegittima correzione dell'errore materiale che avrebbe esteso la confisca a soggetto non chiamato nel procedimento per quel cespite; (3) carenza di contraddittorio e mancanza di "novum" perché la prova decisiva era stata acquisita senza dare alla ricorrente la possibilità di difendersi e perché elementi decisivi (contratto di vendita, accollo mutuo, piano di ammortamento, prove di pagamento) sono emersi successivamente.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo e ha annullato il decreto impugnato in relazione ai profili indicati. Il Collegio ha osservato che la confisca del bene era stata deciso su presupposti fattuali errati e, soprattutto, che la prova della confiscabilità è stata impiegata nei confronti della ricorrente senza assicurare il pieno contraddittorio. La sentenza dispone il rinvio alla Corte di appello che dovrà, secondo i principi indicati, assicurare alla ricorrente il pieno diritto di difesa e verificare, con le garanzie del contraddittorio, se e in quali termini il bene sia confiscabile nei confronti della Migliaccio. Il primo motivo relativo alla notificazione/non applicazione del regime posteriore non è stato ritenuto decisivo rispetto all'accoglimento dei motivi principali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiamato nel ricorso come elemento di temporalizzazione delle norme procedurali applicabili; la Corte valuta il profilo procedurale tenendo comunque conto del principio del contraddittorio sancito dalla Costituzione e dalla giurisprudenza

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 3

    art. 666, comma 3, c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità per mancata notificazione del provvedimento impugnato secondo le norme previgenti; la questione è stata esaminata ma non è stata la base dell'annullamento che invece si fonda su violazione del contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla Corte come fondamento costituzionale del principio del contraddittorio e della necessità che la formazione della prova avvenga nel confronto delle parti; la Corte ha ritenuto violato tale principio nell'utilizzo delle risultanze istruttorie nei confronti della ricorrente che non era stata chiamata ad interloquire su quel bene

Massime di principio

  • La correzione di un errore materiale nel decreto di confisca non può, di per sé, estendere gli effetti ablativi a persone che non siano state messe nella condizione di partecipare al procedimento: il nuovo titolare formale del bene deve essere convocato e garantito del pieno contraddittorio.
  • Non è ammissibile utilizzare nel giudizio nei confronti di un soggetto prove o acquisizioni istruttorie formate senza che quel soggetto abbia potuto intervenire e contestarle: la formazione della prova deve rispettare il principio del contraddittorio sancito dall'art. 111 Cost.
  • Il silenzio o la mancata indicazione di una circostanza da parte di un soggetto chiamato al processo per questioni diverse non può automaticamente valere come rinuncia o come prova sufficiente a fondare una confisca nei suoi confronti, soprattutto se elementi decisivi emergono solo successivamente.
  • In caso di contestazione sulla titolarità e sulla legittimità dell'acquisto (es. accollo mutuo, prova dei pagamenti, provenienza dei fondi), tali elementi costituiscono possibile "novum" e devono poter essere valutati in sede di revoca o di nuovo esame garantendo alla parte la possibilità di provare la lecita provenienza delle somme.
  • In caso di annullamento per violazione del contraddittorio la Corte di rinvio dovrà riesaminare la censura assicurando l'effettiva partecipazione della parte, senza preclusioni derivanti dallo sviluppo anteriore del procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.