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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19611/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava l'ordinanza della Corte d'Appello, resa in sede di rinvio dopo annullamento della precedente decisione favorevole al ricorrente, per violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare si denunciava che la Corte d'Appello aveva valorizzato come indizi di colpa elementi ritenuti "neutri" nella sentenza rescindente (telefonate con il LICA, contatti diretti senza passare dalla centrale taxi, corse notturne) e aveva considerato reticenti e fuorvianti le dichiarazioni del ricorrente relative al furto del 16/07/2013, nonché aveva attribuito rilievo probatorio a dichiarazioni di un terzo (LICA) prive di riscontri. Inoltre si impugnava la condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del M.E.F., sostenendo che la prima decisione aveva compensato le spese e che il M.E.F. non aveva impugnato quell'ordinanza, per cui non poteva estendersi una diversa statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello si sia conformata alle indicazioni della sentenza di annullamento, svolgendo una valutazione complessiva e coordinata degli elementi acquisiti: telefonate e riprese di videosorveglianza che collegavano l'uso del taxi del ricorrente al trasporto dell'autore materiale del furto, messaggi che dimostravano disponibilità notturna verso i coimputati e dichiarazioni del LICA corroborate da riscontri (tra cui l'effettivo utilizzo del taxi nel furto del luglio 2013). Tale quadro, secondo la Corte, poteva legittimamente portare alla valutazione di condotta indicativa di contiguità e di colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione. Sulla questione delle spese, la Corte ha affermato che l'annullamento dell'ordinanza favorevole al ricorrente travolge le statuizioni consequenziali e legittima la pronuncia sulle spese in favore del M.E.F.; pertanto è stata confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio secondo cui il regime delle spese processuali nell'azione civile svolta nel processo penale si regola con il criterio della soccombenza finale; in caso di vicende alterne nei diversi gradi il giudice valuta le spese in riferimento all'esito conclusivo della lite.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, ord. n. 45418 del 25/11/2010 (Carere)

    Stato di riferimento secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave ostativa la condotta di chi, pur consapevole dell'attività criminosa altrui, tenga comportamenti percepibili come indicativi di contiguità.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020 (Abbruzzese)

    Conferma dell'orientamento giurisprudenziale sulla necessità di valutare la contiguità e la condotta del detenuto in relazione alla concessione della riparazione per ingiusta detenzione.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019 (Hosni)

    Principio che il giudice di merito deve valutare autonomamente e compiutamente tutti gli elementi probatori disponibili per accertare se l'ingiusta detenzione sia stata causata, anche per dolo o colpa grave, dal comportamento del richiedente; la motivazione adeguata e congrua del convincimento del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 12036 del 04/02/2020 (Htla)

    Orientamento che ammette la condanna alle spese nel giudizio di rinvio per soccombenza finale: la decisione sulle spese si fonda sull'esito definitivo della lite, non su risultati intermedi o parziali conseguiti in precedenti gradi.

Massime di principio

  • In materia di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta la totalità degli elementi probatori e può considerare "neutri" isolatamente certi fatti (telefonate, corse notturne), ma tali fatti acquisiscono rilievo se inseriti in un quadro probatorio complessivo che li collega a eventi illeciti (es. videosorveglianze, utilizzo del veicolo per il reato, messaggi di disponibilità).
  • Dichiarazioni rese da coindagati o terzi possono essere prese in considerazione nella valutazione della domanda di riparazione se risultano corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, immagini, utilizzo del mezzo) e non sono automaticamente inidonee per il solo fatto di provenire da un terzo.
  • La pronuncia di annullamento di una decisione che aveva riconosciuto la riparazione travolge le statuizioni consequenziali (ivi comprese le statuizioni sulle spese) e il giudice del rinvio può pertanto decidere nuovamente anche sulle spese in base all'esito finale del giudizio.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo coordinato e complessivo il proprio convincimento; se la motivazione è adeguata e congrua, la Corte di Cassazione tende a ritenere il giudizio di merito incensurabile in sede di legittimità.
  • La mera omissione formale di produrre una memoria difensiva non impedisce al giudice di valutare gli elementi probatori disponibili; ciò che conta è il concreto grado di riscontro degli elementi rispetto alla posizione del richiedente la riparazione.

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