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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28707/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un processo fallimentare di una società manifatturiera durato dal 2005 al 2019. Le ricorrenti, lavoratrici creditrici, in sede di riparto finale avevano ottenuto meno del 16% del credito residuo. In un precedente procedimento per equa riparazione era stato loro riconosciuto un indennizzo monitorio di euro 2.800 ciascuna, poi ridotto in sede di opposizione proposta dal Ministero. In cassazione le lavoratrici deducono due censure: con il primo motivo sostengono che, ai fini dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, il valore della causa avrebbe dovuto essere riferito al credito ammesso al passivo e non al credito residuo dopo l'intervento del Fondo di garanzia INPS; con il secondo motivo lamentano che, anche assumendo il valore del credito residuo, la liquidazione di una somma inferiore al minimo legale fosse illegittima. Le doglianze erano formulate in relazione agli artt. 6 CEDU, 111 e 117 Cost. e all'art. 2-bis, commi 1 e 3, L. n. 89/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha precisato che, in via generale, per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa va riferito al credito ammesso al passivo e non alla somma risultante dal piano di riparto esecutivo. Tuttavia, nel caso concreto ha ritenuto decisiva la circostanza, accertata dal giudice di merito, che il Fondo di garanzia INPS aveva già corrisposto alle lavoratrici gli importi dovuti per TFR e ultime tre mensilità entro il periodo di durata ragionevole del processo. Per tale ragione, il parametro per l'indennizzo è stato individuato nel credito residuo rimasto insoddisfatto al momento in cui ha iniziato a decorrere la durata non più ragionevole, così da evitare sovracompensazioni. Il provvedimento impugnato è stato quindi confermato e il ricorso è stato rigettato, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001

    Il minimo dell'indennizzo per irragionevole durata è richiamato dalla parte ricorrente; la Corte, nel caso concreto, ammette la liquidazione sotto tale soglia solo in ragione della particolare quantificazione del pregiudizio e del rischio di sovracompensazione, come valorizzato dal provvedimento impugnato e dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001

    Il valore della causa, nei processi fallimentari, va riferito al credito ammesso al passivo e non alla somma del piano di riparto esecutivo; nel caso concreto, però, quando il Fondo di garanzia INPS ha pagato durante il periodo di durata ragionevole, il parametro dell'indennizzo si commisura al credito residuo al momento iniziale della durata irragionevole.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale della ragionevole durata e dell'equa riparazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale della ragionevole durata del processo.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi convenzionali.

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa si collega, in linea generale, al credito ammesso al passivo e non al riparto finale, poiché quest'ultimo dipende da variabili estranee alla consistenza originaria della pretesa.
  • Se il creditore ottiene il pagamento del proprio credito, o di parte di esso, entro il periodo di durata ragionevole del procedimento presupposto, l'indennizzo va parametrato al solo credito residuo insoddisfatto quando inizia a decorrere la durata non più ragionevole.
  • Nel giudizio per equa riparazione occorre evitare che la liquidazione del danno produca una sovracompensazione, sicché il pregiudizio indennizzabile deve essere commisurato al reale residuo di utilità patrimoniale perduta per effetto del ritardo.
  • La valutazione equitativa del danno da ritardo può tenere conto della concreta riduzione della pretesa creditoria avvenuta prima del maturare dell'irragionevole durata, se tale riduzione è già stata accertata nel processo presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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