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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29777/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico di I livello, dipendente di un'azienda sanitaria locale, che chiedeva il pagamento di differenze retributive. La pretesa era fondata sulla rideterminazione del c.d. debito orario: l'azienda aveva conteggiato come 6 ore la giornata non lavorata per ferie, malattia, festività, permessi e altre assenze analoghe, mentre il dirigente sosteneva che il debito orario giornaliero dovesse essere pari a 6 ore e 20 minuti, in coerenza con l'orario contrattuale di 38 ore settimanali distribuite su 5 giorni. La Corte d'appello aveva ritenuto che, se il dipendente avesse lavorato anziché assentarsi, avrebbe prestato 6 ore e 20 minuti al giorno, sicché anche l'assenza andava computata in tale misura. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 14 del CCNL 3.11.2005 per l'area della dirigenza medica, oltre che del principio di onnicomprensività della retribuzione. Secondo la ricorrente, il dirigente medico non può ottenere alcuna remunerazione per ore eccedenti l'orario contrattuale, neppure quando l'eccedenza dipenda da un errore di calcolo del debito orario; inoltre, il sistema di rilevazione delle presenze avrebbe valore solo formale e non potrebbe generare un credito retributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha richiamato l'orientamento già espresso in una precedente decisione, secondo cui il dirigente medico che agisce per esatto adempimento non può ottenere più della retribuzione mensile omnicomprensiva a lui spettante, stabilita su base mensile e non oraria. In tale prospettiva, non sussiste il diritto a un compenso per il lavoro eccedente rispetto all'orario collettivo, anche se l'eccedenza sia derivata da un errato criterio adottato dall'ente per calcolare il debito orario minimo assolto. La Corte ha precisato che, ove il lavoratore abbia subito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, potrà eventualmente agire a titolo risarcitorio, ma tale danno deve essere specificamente allegato e provato. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando la domanda originaria del dirigente medico. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, valorizzando la peculiarità della vicenda e l'alternanza degli esiti nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del trattamento economico della dirigenza pubblica e il principio di onnicomprensività della retribuzione

  • art. 27 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente per escludere il diritto a compensi ulteriori rispetto al trattamento contrattualmente previsto

  • art. 14 CCNL per l'Area della dirigenza medica del 3.11.2005

    richiamato per la determinazione dell'orario di lavoro e del debito orario dei dirigenti medici

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte vi rinvia per dare continuità al principio già enunciato in una precedente decisione

  • Cass. n. 20796/2024

    precedente conforme richiamato quale base dell'orientamento applicato nel caso

Massime di principio

  • Il dirigente medico soggetto a retribuzione mensile omnicomprensiva non può ottenere, in via di esatto adempimento, un compenso ulteriore per ore di lavoro asseritamente eccedenti l'orario contrattuale, anche se l'eccedenza derivi da un errore dell'ente nel calcolo del debito orario.
  • Quando la pretesa del dirigente pubblico riguarda esclusivamente il pagamento di una maggiore retribuzione per presunte ore eccedenti, il giudice deve verificare la compatibilità della domanda con il principio di onnicomprensività del trattamento economico previsto per la categoria.
  • L'eventuale danno da sovraccarico lavorativo o da errata gestione dell'orario non si presume e, se dedotto in via risarcitoria, deve essere specificamente allegato e provato quanto a concreta incidenza su salute, personalità morale o riposo.
  • Il dato registrato dal sistema di rilevazione presenze non è di per sé idoneo a fondare un autonomo credito retributivo se il rapporto è regolato da un trattamento economico mensile omnicomprensivo.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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