Cassazione Civile, Ordinanza n. 33652/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e della regolarità della procedura, rilevata anche dall'Agenzia delle entrate. In applicazione dell'art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno 2009 con cui l'amministrazione finanziaria, ritenendo la società non operativa per quattro esercizi consecutivi (2007, 2008, 2009 e 2010), aveva rettificato la dichiarazione e negato, tra l'altro, il diritto al rimborso del credito IVA esposto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nelle more, la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi della L. n. 197/2022, allegando la prova del versamento dovuto, e ha chiesto la declaratoria di estinzione; l'Agenzia ha confermato la regolarità della definizione.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186 e segg.
La legge è richiamata quale base della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti; la Corte ne considera rilevante l'adesione della contribuente e la regolarità della procedura.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 197 e 198
"presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"; "il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
L'adempimento dell'onere di deposito della domanda di definizione e della prova del versamento determina l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, l'adesione rituale alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale comporta l'estinzione del processo, purché sia depositata tempestivamente la domanda e la prova del pagamento dovuto.
- La declaratoria di estinzione può essere pronunciata anche con ordinanza in camera di consiglio quando la causa sia già fissata per la decisione.
- In caso di definizione agevolata perfezionata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
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