Cassazione Penale, Sentenza n. 19592/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 581, comma 1-ter c.p.p. per mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio e del relativo mandato. Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato la decisione sostenendo che l'elezione di domicilio risultava chiaramente dall'atto di nomina del difensore e che il mandato conteneva il numero del procedimento e il potere di appellare; ha inoltre osservato che l'art. 581, comma 1-quater c.p.p. non richiederebbe l'indicazione del numero della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha valutato il mandato come adeguato ma ha rilevato l'assenza del deposito della dichiarazione/elezione di domicilio al momento della proposizione dell'impugnazione, ritenuto requisito a pena di inammissibilità ai sensi delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 33, comma 1, lett. d) e dagli articoli 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; ha quindi dichiarato il ricorso manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater
Prevedono, a pena di inammissibilità, il deposito al momento dell'impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio; per l'imputato assente il difensore deve depositare anche il mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza insieme alla dichiarazione/elezione di domicilio.
d.lgs. n. 150/2022, art. 33, comma 1, lett. d
Ha introdotto le modifiche procedurali richiamate che rendono obbligatorio il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio al momento dell'impugnazione, integrando l'art. 581 c.p.p.
art. 162 cod. proc. pen. (forma del mandato)
Sottolinea il carattere personale e la forma vincolata del mandato; la Corte osserva che il mandato non surroga l'obbligo formale del deposito della dichiarazione/elezione di domicilio.
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità in sede di cassazione, fra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma da versare alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza rilevata (Sez. U n. 42792/2001, Sez. 5 n. 3118/2024, Sez. 2 n. 8014/2024, Sez. 2 n. 7834/2020, Sez. 4 n. 7118/2000)
La Corte richiama orientamenti giurisprudenziali: esiste una divergenza sul momento in cui la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere resa (alcuni orientamenti la ritengono successiva alla sentenza, altri la collegano al deposito dell'impugnazione), ma si segnala un indirizzo consolidato che richiede il deposito contestuale all'atto di gravame.
Massime di principio
- In caso di imputato assente nel giudizio di primo grado, l'elezione o la dichiarazione di domicilio deve essere depositata al momento della proposizione dell'impugnazione a pena di inammissibilità.
- Il mandato ad impugnare deve essere formale, contenere il potere di appellare e può essere rilasciato dopo la sentenza, ma non sostituisce il deposito formale della dichiarazione/elezione di domicilio.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore deve depositare insieme all'atto di gravame sia il mandato specifico ad impugnare (se l'imputato era assente) sia la dichiarazione/elezione di domicilio, anche se quest'ultima era stata precedentemente conferita.
- In presenza di giurisprudenza non del tutto uniforme, l'approccio prudente è sempre il rispetto formale dei termini e degli adempimenti previsti dalla nuova disciplina (d.lgs. n.150/2022 e art. 581 c.p.p.).
- La mancata osservanza di questi adempimenti comporta non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto è opportuno conservare e documentare il deposito degli atti.
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