Cassazione Penale, Ordinanza n. 26797/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 21/11/2024. Dal testo emerge che il primo motivo contestava la valutazione della prova operata dal giudice di merito, deducendo che la persona offesa sarebbe stata indebitamente ritenuta credibile e che gli elementi di riscontro sarebbero stati insufficienti o inefficaci. I motivi secondo e terzo riguardavano aspetti sanzionatori, in particolare la misura della pena e la misura di sicurezza. La Corte osserva che il primo motivo si risolve in una critica di merito, non traducendosi in una specifica censura di legittimità fondata su manifesta illogicità della motivazione; quanto ai motivi sanzionatori, ritiene che essi non siano scrutinabili in cassazione, salvo contraddizioni o manifeste illogicità non ravvisate nel caso di specie, anche perché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era ampia ed equilibrata e i motivi non vi si confrontavano compiutamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo attingeva al merito della valutazione probatoria senza denunciare una manifesta illogicità della motivazione, e che i motivi relativi a pena e misura di sicurezza erano comunque non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama, in modo implicito, i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: non è sufficiente dedurre erroneità, insufficienza o carenza motivazionale, occorrendo una manifesta illogicità percepibile ictu oculi.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito probatorio: la censura sulla credibilità della persona offesa e sulla consistenza dei riscontri è scrutinabile solo se si denuncia una manifesta illogicità della motivazione, non una mera diversa lettura degli elementi di fatto.
- La contestazione della motivazione deve individuare un vizio argomentativo macroscopico e immediatamente percepibile; non basta lamentare genericamente che la motivazione sia errata, insufficiente o incongrua.
- Le doglianze sulla misura della pena e sulla misura di sicurezza rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non sono di regola deducibili in cassazione, salvo vizi motivazionali radicali o incongruenze manifeste.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando non si confronta in modo puntuale con una motivazione di merito ampia ed equilibrata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26720/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26721/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26722/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26723/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26724/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26727/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →