Sentenza del 20/05/2016 n. 10487 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2007 relativo a un impianto industriale per la produzione di combustibile da rifiuti. Dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta aveva accolto il ricorso contro l’avviso, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione di Napoli, con sentenza n. 6546/15/14 aveva accolto l’appello della Presidenza del Consiglio, escludendo l’esenzione. In cassazione la Presidenza, con un unico motivo, ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a, e del D.Lgs. n. 456/1992, art. 62: sosteneva che l’impianto, gestito dal Commissario delegato per fronteggiare esigenze pubbliche di tutela della salute, dell’ordine pubblico e dell’ambiente, fosse destinato a compiti istituzionali dello Stato, anche se l’attività poteva essere svolta da privati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l’esenzione ICI richiede l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente pubblico possessore per i propri compiti istituzionali; non basta che l’attività persegua una finalità pubblica. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che il servizio di smaltimento era stato affidato in concessione a Fisia Italimpianti S.p.A. e poi a Fibe S.p.A., dietro un corrispettivo di 85 lire per ogni chilogrammo di rifiuti: l’utilizzazione imprenditoriale da parte di terzi escludeva quindi l’esenzione, trattandosi di un’agevolazione di stretta interpretazione. Nessun motivo è stato accolto. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a
Dunque l'utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l'esenzione, esclude in radice, secondo la Corte, la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest'ultimo.
L’esenzione per gli immobili degli enti pubblici destinati esclusivamente a compiti istituzionali presuppone che l’ente possessore utilizzi direttamente il bene. L’affidamento dell’immobile o dell’attività a un soggetto terzo in concessione o locazione esclude l’esenzione, anche se il servizio svolto ha una finalità pubblica.
D.Lgs. n. 456/1992, art. 62
La disposizione è indicata dalla ricorrente insieme all’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 come parametro della censura, ma la sentenza non ne espone né ne applica uno specifico contenuto interpretativo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, lett. a
È la norma processuale richiamata per inquadrare il motivo di ricorso per cassazione come denuncia di violazione di legge; il motivo è stato esaminato nel merito e rigettato.
Massime di principio
- Per l’esenzione ICI prevista per gli immobili pubblici destinati a compiti istituzionali non è sufficiente che il bene concorra a realizzare un interesse pubblico: occorre anche che l’ente possessore lo utilizzi direttamente.
- La gestione affidata a un concessionario o a un altro soggetto terzo, soprattutto se svolta in forma imprenditoriale e dietro corrispettivo, normalmente impedisce di riconoscere l’esenzione al proprietario pubblico, anche quando il servizio persegua finalità pubbliche.
- Le agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione: la natura pubblica del servizio non sostituisce il requisito specifico dell’utilizzazione diretta richiesto dalla norma.
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