Cassazione Penale, Sentenza n. 32376/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva respinto i reclami del Procuratore della Repubblica e del DAP contro la decisione del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che aveva autorizzato il detenuto Alfonso Iacolare a svolgere colloqui "intimi" visivi con la moglie senza controllo a vista. Il ricorso per cassazione contestava la violazione e falsa applicazione dell'art. 35-bis Ord. pen. e della normativa penitenziaria in relazione alla sentenza n.10/2024 della Corte costituzionale, deducendo: a) l'impossibilità pratica e strutturale degli istituti penitenziari di garantire immediatamente colloqui intimi; b) la necessità di tempi e risorse per adeguare le strutture, con richiamo all'ordine di attuazione ordinata indicato dalla Corte costituzionale; c) l'ostatività derivante dalla condanna per reati ex art. 4-bis e dalla documentazione della D.D.A. di Napoli che avrebbe attestato la perdurante pericolosità sociale e l'appartenenza del detenuto al clan dei Casalesi (fazione Bidognetti); d) l'opportunità, alternativamente, di valutare la concessione di un permesso premio considerata la residua pena; e) la genericità e l'impossibilità di adempiere entro il termine di 60 giorni per ragioni logistiche.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto applicabile la pronuncia della Corte costituzionale n.10/2024 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 Ord. pen. nella parte che non prevede colloqui senza controllo a vista, riconoscendo il diritto all'affettività del detenuto e stabilendo che il divieto assoluto può essere derogato solo per "ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina", per comportamento scorretto del detenuto o per ragioni giudiziarie. La Corte ha affermato la ammissibilità del ricorso ex art. 35-bis Ord. pen. in materia di diritto soggettivo e la legittimità dell'ordine del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69 L. 354/75. Sulla base degli elementi di fatto il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato l'assenza di ostativi: regolare condotta del detenuto, lavoro in carcere, contributi ad associazioni vittime della mafia, assenza di concreti elementi di attuale pericolosità; le obiezioni logistiche del Ministero sono risultate generiche. Si è inoltre rilevato che il DAP ha successivamente avviato l'adozione di linee guida operative per l'attuazione della sentenza costituzionale. Non è stata disposta condanna alle spese processuali essendo la parte ricorrente pubblica.
Norme richiamate
art. 18 Ord. pen. (ordinamento penitenziario)
nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia
La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la parte che impedisce automaticamente colloqui senza controllo a vista; il divieto assoluto è una compressione ingiustificata della dignità e delle relazioni affettive, ammessa deroga solo per concrete ragioni di sicurezza, ordine, comportamento del detenuto o esigenze giudiziarie.
Il ricorso ex art. 35-bis è ammissibile quando si tratta di tutela di un diritto soggettivo del detenuto (diritto all'affettività/colloqui intimi) e può essere azionato per ottenere l'esecuzione del diritto medesimo.
Consente al magistrato di sorveglianza di ordinare all'Amministrazione penitenziaria provvedimenti necessari per l'esecuzione dei diritti del detenuto; l'ordine di adeguamento dei colloqui intimi rientra in tale potere.
La sussistenza di una condanna per reati 4-bis non determina automaticamente l'ostatività alla concessione dei colloqui intimi: è richiesta una valutazione concreta e aggiornata della pericolosità sociale.
art. 27 Cost., art. 117 Cost., art. 8 CEDU
La limitazione delle relazioni affettive pone questioni costituzionali e di conformità alla CEDU: la restrizione deve essere proporzionata e giustificata da motivi concreti.
Massime di principio
- Il diritto del detenuto a colloqui intimi senza controllo a vista è riconosciuto come diritto soggettivo quando non sussistono concrete ragioni di sicurezza, ordine, comportamento scorretto del detenuto o esigenze giudiziarie.
- La sola condanna per reati ostativi (es. 4-bis) non vale di per sé come prova della perdurante pericolosità: il giudice deve valutare fatti attuali e concreti sulla pericolosità sociale.
- Le obiezioni organizzative o logistiche dell'Amministrazione penitenziaria devono essere specifiche e documentate; rilievi generici non giustificano il diniego o il mancato adempimento entro termini ordinati dal magistrato.
- Il magistrato di sorveglianza può ordinare all'Amministrazione l'adozione di misure necessarie (art. 69 L.354/75) per assicurare l'esercizio del diritto, e il ricorso del detenuto ex art. 35-bis è un rimedio praticabile.
- Le amministrazioni penitenziarie sono tenute a pianificare e adottare linee guida operative per adeguare le strutture alle esigenze riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale; i tempi possono essere ragionevoli ma richiedono motivazione se dilazionati.
- In giudizi successivi la documentazione di buona condotta del detenuto (lavoro carcerario, impegni sociali, assenza di elementi aggiornati di pericolosità) rafforza la posizione a favore della concessione dei colloqui intimi.
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