Ordinanza n. 14827/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del verbale del 21 luglio 2026 del centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno con cui è stato notificato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici all’ammissione al 29° corso biennale (2026-2028) per 140 Allievi Marescialli dell’Esercito – 2026 – indetto dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, con bando di concorso M_D AB05933 DE12026 0000277 25 marzo 2026, rettificato con atto M_D AB05933 DE12026 0000300 31 marzo 2026; b) del giudizio di inidoneità medesimo espresso dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici; c) del provvedimento di esclusione dal concorso (non conosciuto); d) ove occorra e nella parte di interesse, del bando M_D AB05933 DE12026 0000277 25 marzo 2026, rettificato con atto M_D AB05933 DE12026 0000300 31 marzo 2026, indetto dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare recante il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 29° corso biennale (2026-2028) per n. 140 Allievi Marescialli dell’Esercito italiano – 2026; e) ove occorra e nella parte di interesse, del DM del Ministero della difesa del 4 giugno 2014, pubblicato nella G.U. n. 131 del 9 giugno 2014, recante “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, nonché della “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, nella parte in cui rilevante e lesiva, con riferimento in specie – ma non solo – al cod. 209 dell’Elenco generale ed Elenco B; f) della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura; g) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione al 29° corso biennale per Allievi Marescialli dell'Esercito
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui gli è stato notificato il giudizio di non idoneità psicofisica, il giudizio della Commissione per gli accertamenti psicofisici, il provvedimento di esclusione, il bando e la direttiva tecnica del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014, nonché gli atti connessi. L'esclusione è stata motivata dagli esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa, con ginocchio stabile e senza segni di impegno anatomo-funzionale, associati a meniscectomia, ritenuti riconducibili al codice 209-3-LI della direttiva tecnica. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, che la Commissione non avrebbe valutato adeguatamente la sua concreta condizione, caratterizzata – secondo la prospettazione difensiva – dall'assenza di alterazioni o compromissioni funzionali, limitandosi a una riconduzione astratta al codice 209; dall'altro, ha sostenuto che, qualora la direttiva fosse interpretata nel senso di considerare sempre escludente tale condizione, indipendentemente dagli effettivi riflessi menomanti, la relativa prescrizione sarebbe irragionevole e sproporzionata.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso definitivamente sulla domanda cautelare o sull'annullamento degli atti. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, mediante apposita commissione medica. La verificazione dovrà accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della causa di inidoneità, la sua eventuale entità e i relativi riflessi menomanti, nonché il codice attribuibile al candidato e la sua idoneità o meno al concorso. Sono stati stabiliti termini per l'espletamento dell'accertamento, garanzie di partecipazione delle parti e dei consulenti tecnici, nonché per la comunicazione e il deposito della relazione. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 25 novembre 2026. Il giudizio è quindi rimasto interlocutorio in attesa dell'esito dell'incombente istruttorio.
Norme richiamate
Il giudice può disporre una verificazione, affidata a un organismo qualificato, per accertare in contraddittorio fatti e valutazioni tecniche rilevanti ai fini della decisione.
codice 209-3-LI della Direttiva tecnica approvata con d.m. 4 giugno 2014
esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomo funzionale con contemporanea meniscectomia
È il riferimento tecnico-normativo sulla cui applicazione è fondato il giudizio di non idoneità contestato; il TAR ha disposto una verificazione per accertare se la condizione concreta del candidato integri effettivamente la causa di inidoneità e quali siano i suoi eventuali riflessi menomanti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del ricorrente
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento delle generalità del ricorrente
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del ricorrente
Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psicofisica dipende dalla riconducibilità della concreta condizione del candidato a un parametro tecnico-sanitario, il giudice può disporre una verificazione per accertare non solo la corrispondenza astratta al codice applicato, ma anche l'entità della condizione e i suoi effettivi riflessi menomanti.
- La verificazione in materia di idoneità psicofisica concorsuale deve svolgersi in contraddittorio, con preventiva comunicazione alle parti delle operazioni e possibilità di partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici, i cui rilievi devono essere verbalizzati.
- Quando è contestata l'interpretazione di una direttiva tecnica come causa di esclusione automatica, l'accertamento istruttorio può essere orientato a stabilire il codice concretamente attribuibile al candidato e se tale codice comporti effettivamente l'inidoneità alla procedura selettiva.
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