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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione di idonei rimedi cautelari, a) dell’ordinanza a firma del Sindaco del Comune di Pré-Saint-Didier n. 52 del 3 luglio 2026, avente ad oggetto “Revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 45/2026 del 30 giugno 2026 e contestuale adozione di Ordinanza Sindacale di Evacuazione e Divieto di Accesso agli immobili e alle aree ubicate in Route Mont Blanc, frazione Palleusieux, e divieto di transito veicolare e pedonale”; b) di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui, in particolare: - l’ordinanza sindacale a firma del Sindaco del Comune di Pré-Saint-Didier n. 45 del 30 giugno 2026, avente ad oggetto “Revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 17/2026 del 31 marzo 2026 e contestuale adozione di Ordinanza Sindacale di evacuazione e Divieto di Accesso agli immobili e alle aree ubicate in Route Mont Blanc, frazione Palleusieux, con estensione al Condominio Framboise, che sono interessati dal rischio di caduta massi e fenomeni franosi”; - l’ordinanza a firma del Sindaco del Comune di Pré-Saint-Didier n. 17 del 31.03.2026, avente ad oggetto “Evacuazione e Divieto di Accesso ai Condomini: Noisette, Berger, Elettra, Grenadier, Divieto di Transito ai veicoli e ai pedoni nel tratto di Route Mont Blanc in frazione Palleusieux dal civico 60 sino al vallo del Torrente Palleusieux a seguito di un dissesto geologico franoso”, ove occorrer possa e nei limiti della perdurante lesività; - nonché, nei limiti dell'eventuale portata lesiva, il verbale della riunione tecnico-amministrativa del 16 giugno 2026, tenutasi presso il Comune di Pré-Saint-Didier, nel testo reso disponibile ai ricorrenti in data 2 luglio 2026 (protocollo n. 6110); con contestuale domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale di evacuazione e divieto di accesso agli immobili e alle aree di Route Mont Blanc, frazione Palleusieux, con divieto di transito veicolare e pedonale, nonché precedenti ordinanze e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare e formulando anche una domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a., l'ordinanza sindacale n. 52 del 3 luglio 2026, con la quale il Comune di Pré-Saint-Didier ha revocato la precedente ordinanza e disposto l'evacuazione e il divieto di accesso agli immobili e alle aree ubicate in Route Mont Blanc, frazione Palleusieux, nonché il divieto di transito veicolare e pedonale. Sono state impugnate anche le precedenti ordinanze sindacali n. 45 del 30 giugno 2026 e n. 17 del 31 marzo 2026 e, nei limiti dell'eventuale lesività, il verbale della riunione tecnico-amministrativa del 16 giugno 2026. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di ricorso; la contestazione riguarda comunque la legittimità delle misure di evacuazione e interdizione adottate in presenza di un dissesto geologico e del rischio di caduta massi e fenomeni franosi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris e per prevalenza, nel bilanciamento cautelare, dell'interesse alla tutela della pubblica incolumità. A un primo sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza fosse plausibilmente giustificata dall'urgenza, considerati i recenti distacchi di massi giunti in prossimità dei condomini e la relazione geologica commissionata dal Comune. Il pericolo non appariva fronteggiabile nell'immediatezza mediante provvedimenti alternativi tipici. La pregressa conoscenza della pericolosità dell'area non è stata ritenuta ostativa, poiché la situazione di pericolo permaneva ed era anzi peggiorata. È stata ritenuta prima facie legittima anche la previsione del mantenimento degli effetti dell'ordinanza fino agli ulteriori approfondimenti istruttori e all'eventuale individuazione e realizzazione di opere di mitigazione: la provvisorietà deve essere valutata in rapporto all'adeguatezza della misura e al principio di precauzione, che consente di intervenire a tutela dell'incolumità pubblica anche senza un quadro istruttorio già completo ed esaustivo. Il TAR ha inoltre rilevato che l'ordinanza non poneva a carico dei ricorrenti né gli approfondimenti tecnici né la realizzazione a proprie spese delle future opere di mitigazione; il Comune aveva già commissionato un incarico al Politecnico di Torino e le eventuali opere sembravano riconducibili a interventi pubblici. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente la pubblica incolumità, anche perché gli immobili erano per lo più seconde case e il Comune aveva fornito un alloggio sostitutivo ai residenti che ne avevano fatto richiesta. Il pregiudizio dei ricorrenti è stato considerato suscettibile di eventuale ristoro economico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha respinto la domanda di sospensione.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato quale base della domanda risarcitoria proposta contestualmente dai ricorrenti; l'ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.

Massime di principio

  • In presenza di un pericolo attuale e imminente per la pubblica incolumità, documentato da recenti eventi lesivi e da una relazione tecnica, l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente può risultare giustificata quando il rischio non sia fronteggiabile nell'immediatezza mediante provvedimenti tipici alternativi.
  • La pregressa conoscenza della pericolosità di un'area non impedisce di per sé l'adozione di un'ordinanza urgente se la situazione di pericolo permane attuale o risulta aggravata da eventi recenti.
  • Il mantenimento degli effetti di un'ordinanza emergenziale fino al completamento degli approfondimenti tecnici e all'eventuale realizzazione di opere di mitigazione non è, di per sé, incompatibile con la provvisorietà del provvedimento, quando la durata sia correlata all'adeguatezza della misura e alla tutela precauzionale della pubblica incolumità.
  • Il principio di precauzione consente all'amministrazione di adottare misure di tutela della pubblica incolumità anche in assenza di un quadro istruttorio completo ed esaustivo, purché sussista una situazione di rischio plausibile e attuale.
  • Nel giudizio cautelare, l'interesse alla tutela della pubblica incolumità può prevalere sul pregiudizio patrimoniale derivante dall'evacuazione, soprattutto quando siano disponibili soluzioni abitative sostitutive e il danno prospettato sia suscettibile di ristoro economico.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiOrdinanze di protezione civileTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipi di precauzione e prevenzione

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