Ordinanza n. 14/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di ogni idonea misura cautelare, - dell’ordinanza sindacale n. 52/2026 del 3 luglio 2026 del Comune di Pre-Saint-Didier, avente ad oggetto la revoca dell’ordinanza sindacale n. 45/2026 del 30 giugno 2026 e contestuale adozione di ordinanza sindacale di evacuazione e divieto di accesso ai condomini Framboise, Noisette, Berger, Elettra, Grenadier, divieto di transito a tutti i veicoli e ai pedoni nel tratto di Route Mont Blanc frazione Palleusieux dall’ingresso pedonale posteriore del Condominio Jasmine sino al vallo del torrente Palleusieux, area interessata dal rischio di caduta massi e fenomeni franosi; - di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi inclusa, ove occorrer possa, l’ordinanza sindacale n. 45/2026 del 30 giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di evacuazione e divieto di accesso ai condomini e di transito su un tratto di Route Mont Blanc, adottata per il rischio di caduta massi e fenomeni franosi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 52/2026, con la quale il Comune ha revocato la precedente ordinanza n. 45/2026 e ha disposto l'evacuazione e il divieto di accesso a diversi condomini, nonché il divieto di transito veicolare e pedonale in un tratto stradale interessato da rischio di caduta massi e fenomeni franosi. Sono stati dedotti, secondo quanto emerge dalla valutazione cautelare, profili di illegittimità concernenti l'urgenza del provvedere, la pregressa conoscenza della pericolosità geologica, la durata degli effetti dell'ordinanza in attesa di ulteriori approfondimenti e della realizzazione di opere di mitigazione, nonché l'incidenza degli obblighi sui proprietari degli immobili. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell'atto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In primo luogo, ha ritenuto, a un esame sommario, che l'ordinanza fosse giustificata dall'urgenza derivante dall'imminenza del pericolo per l'incolumità pubblica, attestato dai recenti distacchi di massi giunti in prossimità dei condomini e dalla relazione geologica commissionata dal Comune. Tale pericolo non appariva fronteggiabile nell'immediatezza mediante provvedimenti alternativi tipici. La precedente conoscenza della pericolosità dell'area non escludeva l'intervento contingibile e urgente, poiché la situazione risultava ancora attuale e aggravata. Il mantenimento degli effetti dell'ordinanza fino agli ulteriori approfondimenti istruttori e all'individuazione e realizzazione delle opere di mitigazione non appariva prima facie illegittimo, in quanto la provvisorietà della misura va valutata in rapporto alla sua adeguatezza e al principio di precauzione, che consente di intervenire a tutela della pubblica incolumità anche senza un quadro istruttorio completo. Il TAR ha inoltre rilevato che l'ordinanza non poneva a carico dei proprietari ricorrenti l'obbligo di effettuare gli approfondimenti tecnici né quello di realizzare a proprie spese le opere di mitigazione, essendo il relativo incarico già stato affidato dal Comune al Politecnico di Torino e apparendo tali opere riconducibili a interventi pubblici. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente la tutela della pubblica incolumità, considerato che gli immobili erano in prevalenza seconde case e che il Comune aveva messo a disposizione alloggi sostitutivi per i residenti che ne avevano fatto richiesta. Il pregiudizio economico prospettato è stato ritenuto eventualmente suscettibile di ristoro successivo. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del fumus boni iuris, del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In presenza di un pericolo attuale e imminente per la pubblica incolumità, documentato da eventi recenti e da una relazione tecnica, l'amministrazione può adottare un'ordinanza contingibile e urgente quando il pericolo non sia fronteggiabile nell'immediatezza mediante i provvedimenti tipici disponibili.
- La pregressa conoscenza della pericolosità di un'area non impedisce l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente se la situazione di pericolo permane ed eventualmente si aggrava, rendendo attuale l'esigenza di tutela della pubblica incolumità.
- Il carattere provvisorio di un'ordinanza adottata a tutela della pubblica incolumità deve essere valutato in rapporto all'adeguatezza della misura e non esclude che i suoi effetti siano mantenuti fino agli approfondimenti tecnici e all'individuazione delle opere di mitigazione necessarie.
- Il principio di precauzione consente all'amministrazione di adottare misure a tutela della pubblica incolumità anche quando il quadro istruttorio non sia ancora completo ed esaustivo, purché sussista una situazione di rischio attuale adeguatamente rappresentata.
- Nel giudizio cautelare, il periculum in mora deve essere valutato comparando il pregiudizio privato derivante dall'evacuazione con l'interesse pubblico alla tutela dell'incolumità; quest'ultimo può prevalere quando il rischio sia grave e attuale, siano disponibili sistemazioni alternative per i residenti e il pregiudizio patrimoniale sia suscettibile di successivo ristoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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