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Ordinanza

Ordinanza n. 15/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza sindacale n. 52/2026 del Comune di Pré-Saint-Didier avente per oggetto: “Revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 45/2026 del 30 giugno 2026 e contestuale adozione di Ordinanza Sindacale di Evacuazione e Divieto di Accesso ai Condomini FRAMBOISE, NOISETTE, BERGER, ELETTRA, GRENADIER Divieto di Transito a tutti i veicoli e ai pedoni nel tratto di Route Mont Blanc frazione Palleusieux dall’Ingresso pedonale posteriore del condominio Jasmine sino al vallo del torrente Palleusieux, area interessata dal rischio di caduta massi e fenomeni franosi”(doc. n.1), nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’ordinanza sindacale n. 45/2026 del 30 giugno 2026: nonché per ottenere l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate a provvedere a loro cura e spese, per quanto di rispettiva competenza, all’attività di progettazione e di realizzazione di tutte le opere di mitigazione passiva disposte in sede istruttoria dal Dott. Geol. Paolo Zamparutti; e per la condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni medesime al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, direttamente conseguenti alla mancata ottemperanza all’obbligo di cui al punto che precede.

Giustizia amministrativa202600034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale di evacuazione e divieto di accesso ai condomini e di transito su un tratto di strada interessato dal rischio di caduta massi e fenomeni franosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio ha impugnato l'ordinanza sindacale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di progettare e realizzare, a proprie spese e per quanto di competenza, le opere di mitigazione passiva individuate in sede istruttoria, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata realizzazione di tali opere. L'ordinanza era contestata in relazione all'evacuazione degli edifici, al divieto di accesso e al divieto di transito, adottati a seguito di recenti distacchi di massi e di fenomeni franosi. Dal testo emergono, in particolare, censure riferite alla legittimità dell'intervento contingibile e urgente nonostante la pregressa conoscenza della pericolosità dell'area, alla durata degli effetti dell'ordinanza fino agli ulteriori approfondimenti istruttori e all'individuazione e realizzazione delle opere di mitigazione, nonché alla pretesa riconducibilità alle amministrazioni dell'obbligo di effettuare gli approfondimenti tecnici e di realizzare tali opere.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris. L'ordinanza sindacale appare giustificata dall'urgenza, considerata l'imminenza del pericolo per l'incolumità pubblica, attestato dai recenti distacchi di massi giunti in prossimità dei condomini e confermato dalla relazione geologica commissionata dal Comune. Il pericolo non risulta fronteggiabile nell'immediatezza mediante provvedimenti alternativi tipici. La pregressa conoscenza della pericolosità dell'area non impedisce l'adozione dell'ordinanza, poiché la situazione di pericolo permane ed è anzi apparsa aggravata. Non è stata ritenuta prima facie illegittima neppure la previsione del mantenimento degli effetti dell'ordinanza fino agli ulteriori approfondimenti e all'eventuale realizzazione delle opere di mitigazione: la provvisorietà deve essere valutata in rapporto all'adeguatezza della misura e al principio di precauzione, che consente di intervenire a tutela della pubblica incolumità anche prima del completamento dell'istruttoria. Il TAR ha inoltre rilevato che l'ordinanza non poneva a carico dei proprietari ricorrenti né gli approfondimenti tecnici, già affidati dal Comune al Politecnico di Torino, né la realizzazione a proprie spese delle future opere di mitigazione, apparentemente riconducibili a interventi pubblici di difesa dell'abitato. Anche il periculum in mora non è stato ritenuto prevalente: nel bilanciamento degli interessi prevale la tutela della pubblica incolumità, tenuto conto che gli edifici sono per lo più seconde case e che il Comune ha fornito un alloggio sostitutivo ai residenti che ne hanno fatto richiesta. Il pregiudizio economico prospettato è stato ritenuto eventualmente suscettibile di ristoro successivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza del fumus boni iuris e per la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela dell'incolumità nel bilanciamento cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato quale base della domanda risarcitoria proposta dal condominio, ma la presente ordinanza decide esclusivamente sull'istanza cautelare.

Massime di principio

  • In presenza di un pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica, attestato da eventi recenti e da una relazione tecnica, l'amministrazione può adottare un'ordinanza contingibile e urgente quando il rischio non sia fronteggiabile nell'immediatezza mediante provvedimenti alternativi tipici.
  • La pregressa conoscenza della pericolosità di un'area non impedisce l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente se la situazione di pericolo permane attuale o risulta aggravata da eventi recenti.
  • Il mantenimento provvisorio degli effetti di un'ordinanza di evacuazione fino al completamento degli approfondimenti tecnici e all'individuazione delle opere di mitigazione può risultare compatibile con il principio di precauzione, anche quando l'istruttoria non sia ancora completa ed esaustiva.
  • Nel giudizio cautelare relativo a misure adottate per fronteggiare rischi per l'incolumità pubblica, il periculum deve essere valutato mediante bilanciamento degli interessi e può prevalere l'interesse pubblico alla sicurezza rispetto al pregiudizio economico privato, ove quest'ultimo sia suscettibile di successivo ristoro.
  • Non sussiste, allo stato, un pregiudizio cautelare derivante dall'imposizione di opere di mitigazione a carico dei proprietari quando l'ordinanza non li individui come soggetti obbligati a svolgere gli approfondimenti tecnici o a realizzare tali opere.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze di protezione civileOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEmergenze e protezione civileEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipi di precauzione e prevenzioneProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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