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Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego di trasferimento ad altro Istituto scolastico.

Giustizia amministrativa202600311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di trasferimento del minore presso altro istituto scolastico e conseguente iscrizione nella classe a tempo pieno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di trasferimento del minore dall'istituto scolastico presso il quale era stato inizialmente iscritto all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, chiedendone la sospensione cautelare. Hanno dedotto che l'iscrizione originaria era stata determinata dalla condotta illegittima dell'amministrazione scolastica, che non avrebbe fornito tempestivamente e correttamente le informazioni relative alla disponibilità del modulo a tempo pieno di 40 ore. Se adeguatamente informati, i genitori avrebbero scelto sin dall'inizio l'istituto richiesto, come altre famiglie previamente avvisate. Hanno inoltre sostenuto che il diniego fosse stato adottato immotivatamente prima della definitiva composizione della classe; che altri alunni fossero stati ammessi alla classe a tempo pieno in momenti successivi, anche mediante comunicazioni individuali o procedure selettive; e che i ricorrenti fossero stati gli unici a non avere ricevuto tempestive informazioni sulle medesime opportunità. La domanda presentata il 28-30 maggio 2026 sarebbe stata il perfezionamento operativo di una volontà già manifestata il 10 febbraio 2026, non una richiesta nuova e tardiva. È stata altresì dedotta la contraddittorietà dell'azione amministrativa, poiché, nell'ambito della notificazione per pubblici proclami, la scuola avrebbe comunicato ai genitori degli alunni già inseriti nella classe che l'eventuale inserimento di un ulteriore alunno non avrebbe creato problemi logistici o funzionali. I ricorrenti hanno infine contestato la riduzione del numero degli alunni, originariamente previsto in 23, e l'assenza di un effettivo pregiudizio per l'amministrazione derivante dal reinserimento del minore nella classe richiesta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente qualche elemento di fumus boni iuris alla luce delle nuove evidenze documentali e delle memorie depositate successivamente al precedente decreto presidenziale. Il giudice ha considerato condivisibili le doglianze relative alla carenza informativa, alla possibile disparità di trattamento rispetto agli altri alunni, alla contraddittorietà della condotta scolastica e all'assenza di una chiara giustificazione del diniego adottato prima della definitiva composizione della classe. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione del diniego avrebbe arrecato al minore un pregiudizio irreversibile o comunque non adeguatamente riparabile mediante un ristoro patrimoniale. Nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto prevalente quello del minore rispetto agli interessi confliggenti dell'amministrazione e degli altri soggetti coinvolti. Ha quindi disposto, con riserva degli esiti del giudizio di merito, l'ammissione del minore al trasferimento richiesto e la conseguente iscrizione presso l'istituto e la classe correlati. La decisione sulle spese è stata riservata al definitivo. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 12 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la valutazione del fumus boni iuris, del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere sussistente il fumus boni iuris quando la documentazione evidenzi una possibile violazione degli obblighi informativi dell'amministrazione scolastica, una disparità di trattamento rispetto ad altri destinatari e una contraddittorietà tra il diniego e le successive comunicazioni dell'amministrazione.
  • Il diniego di trasferimento scolastico può essere sospeso quando sia stato adottato prima della definitiva composizione della classe e senza adeguata considerazione di circostanze sopravvenute o di opportunità analoghe riconosciute ad altri alunni.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del minore alla continuità e alla corretta frequenza del percorso scolastico può prevalere sugli interessi organizzativi dell'amministrazione quando questi ultimi non risultino adeguatamente dimostrati e l'esecuzione del diniego esponga il minore a un pregiudizio irreversibile o difficilmente riparabile per equivalente.
  • La tutela cautelare può essere accordata mediante ammissione e iscrizione con riserva, lasciando impregiudicata la decisione sul merito e sulle eventuali responsabilità connesse all'azione giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEccesso di potereDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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