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Ordinanza

Ordinanza n. 16/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Direttore generale n. 224 del 3 giugno 2026 recante “Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per ematologia e citofluorimetria” - lotto 1 (C.I.G. B9A60416D3) - nella parte in cui l’Azienda USL della Valle d’Aosta ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 in favore della Dasit s.p.a.; - di tutti i verbali di gara e delle valutazioni della commissione giudicatrice in essi contenute, relativi al lotto n. 1 e segnatamente: - del verbale di seduta pubblica n. 27/2026 del 10 febbraio 2026; - del verbale di seduta pubblica n. 49/2026 del 3 marzo 2026; - del verbale di seduta riservata n. 131/2026 del 23 aprile 2026, comprensivo dell’allegato “Valutazione Tecnica”; - dell’avviso di aggiudicazione definitiva e comunicazione ex art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023; - della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice in favore della Dasit s.p.a.; - di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli sopra impugnati; nonché per la declaratoria di inefficacia, ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, del cod.proc.amm. del contratto di appalto ove nelle more fosse già stato sottoscritto; e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica.

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 della procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per ematologia e citofluorimetria, nonché verbali e valutazioni della commissione giudicatrice

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa concorrente non aggiudicataria ha impugnato l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 in favore dell'impresa aggiudicataria, insieme ai verbali di gara, alle valutazioni della commissione giudicatrice, alla proposta di aggiudicazione e agli atti connessi. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento in forma specifica. Il provvedimento richiama, in particolare, un secondo motivo di ricorso relativo alla valutazione del punteggio attribuito in relazione ai criteri n. 1 e n. 18 dell'offerta. Il testo non espone il contenuto integrale degli ulteriori motivi.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati. In sede di sommario esame ha ravvisato non trascurabili elementi di fumus boni iuris, soprattutto con riguardo al secondo motivo e alla valutazione dei punteggi assegnati per i criteri n. 1 e n. 18. Quanto al periculum in mora, ha considerato che il subentro della ricorrente nell'esecuzione della fornitura potrebbe comportare difficoltà attuative non trascurabili, ma ha rilevato che non risultavano comprovati elementi idonei a dimostrare l'attuale impossibilità dell'Azienda sanitaria di effettuare le analisi mediante l'apparecchiatura già in dotazione. Il giudice ha ritenuto opportuno decidere nel merito a situazione sostanziale invariata e ha fissato l'udienza pubblica del 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • artt. 122 e 124, commi 1 e 2, c.p.a.

    Sono stati richiamati dalla ricorrente per la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e di tutela in forma specifica; l'ordinanza non decide tali domande nel merito.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 36/2023

    È richiamato nell'oggetto dell'atto di comunicazione dell'aggiudicazione; l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di non trascurabili elementi di fumus boni iuris in ordine alla valutazione dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice può giustificare la sospensione dell'aggiudicazione, quando il giudizio di legittimità richieda un approfondimento incompatibile con il sommario esame cautelare.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato anche considerando le difficoltà attuative del subentro nell'esecuzione della fornitura; tuttavia, l'amministrazione che deduca l'impossibilità di utilizzare le apparecchiature già disponibili deve fornire elementi idonei a comprovare tale circostanza.
  • Quando la sospensione dell'aggiudicazione non rende agevole un immediato subentro dell'impresa ricorrente, il giudice può sospendere gli atti impugnati e fissare ravvicinata udienza di merito, così da preservare la situazione sostanziale e decidere re adhuc integra.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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