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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22905/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per truffa aggravata. Si deducevano vizi di motivazione per avere la Corte richiamato fatti (2010-2013) ritenuti estranei e già transatti con Banca Akros; difetto di prova in ordine all'esistenza di artifizi e raggiri (mancata prova della falsità di grafici e tabelle presentati alle parti civili); inosservanza dell'art. 159 c.p.p. per una presunta mancata notifica personale dell'atto di citazione per l'udienza del 22/6/2022, avendo la notifica riguardato l'indirizzo della vecchia residenza anziché la reale dimora dopo le ricerche disposte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha trattato prioritariamente il motivo sulla notifica ritenendolo manifestamente infondato: il ricorrente aveva eletto domicilio presso l'avv. Giuseppina Roscino e il decreto di citazione è stato notificato tramite PEC il 15/4/2022; inoltre, la nullità eventuale avrebbe dovuto essere denunciata tempestivamente in sede d'appello e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione. La Corte ha poi confermato che il ricorrente aveva comunque conoscenza del procedimento (notifica a mani per il primo grado), così che la mancata comparizione appare volontaria. Le altre censure (vizi di motivazione e mancanza di prova) sono state ritenute generiche e non specifiche; la Corte ha ritenuto legittima e congrua la motivazione della Corte d'appello che ha evidenziato la coerenza e la credibilità delle dichiarazioni delle parti civili e la presenza di elementi probatori concordanti, oltre alla rilevanza, ai fini della truffa, della presentazione di prospetti falsi e delle rassicurazioni verbali che hanno indotto fiducia. Esito: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 4.115,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la notifica degli atti processuali deve rispettare le modalità disposte; tuttavia, l'elezione di domicilio e la notifica via PEC presso il domicilio eletto producono conoscenza dell'atto e qualsiasi nullità relativa richiede tempestiva eccezione in sede di causa, altrimenti si perde il vizio.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ha fatto riferimento alla natura delle nullità relative (nullità a regime intermedio) che, se non eccepte tempestivamente, possono essere ritenute sanate e non possono essere invocate per la prima volta in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile e per la possibilità di imporre una sanzione pecuniaria alla parte che propone ricorso manifestamente infondato o con colpa nella sua proposizione.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio e la notifica tramite PEC presso l'indirizzo eletto costituiscono valido mezzo di conoscenza dell'atto; eventuali nullità relative devono essere eccepite tempestivamente nell'iter processuale altrimenti si perdono.
  • La Cassazione non è sede per una rivalutazione globale e generica delle prove di fatto: i motivi che si limitano a sollecitare una rilettura dei fatti senza adeguata specificità o confronto con la motivazione impugnata sono inammissibili.
  • La mancanza di diligenza della vittima (es. mancato controllo degli estratti conto) non esclude in sé la sussistenza del reato di truffa se è provato che l'agente ha utilizzato artifizi o raggiri per ottenere la fiducia e il conseguente indebito profitto.
  • La presentazione di prospetti o grafici falsi utilizzati per rassicurare la controparte può costituire l'artifizio idoneo a integrare la truffa, purché la falsità sia adeguatamente dimostrata o desumibile dal contesto probatorio.
  • Le eccezioni di nullità formale relative alla notifica o ad altri atti processuali, qualora non sollevate tempestivamente, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; ciò comporta il rischio di perdita del mezzo di impugnazione.
  • Ricorsi per cassazione che risultano manifestamente infondati o proposti con colpa possono comportare condanne pecuniarie verso la Cassa delle ammende oltre al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese delle parti civili.

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