Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30279/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 19/12/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l'appello di Chatti contro la dichiarazione di eseguibilità della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, applicata con sentenza del Tribunale di Macerata del 06/02/2015. Il ricorrente denunciava violazione di legge, carenza di motivazione e difetto di corrispondenza tra il chiesto e il deciso: in particolare contestava che il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale non fosse fondato su una probabilità concreta (art. 203 c.p.) ma su una mera possibilità, e che non fosse stata valutata la sua condotta successiva al reato ai sensi dell'art. 133, comma 2 c.p. (corretta condotta carceraria, attività lavorativa intramuraria e intracinta, ammissione di responsabilità). Sosteneva inoltre che la misura era stata applicata per reati commessi anni prima e che non vi sarebbe stata adeguata corrispondenza tra devoluto e decisione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse compiuto l'accertamento dell'attualità della pericolosità alla luce degli elementi dell'art. 133 c.p.: ha esaminato la condotta antecedente alla detenzione (gravata da plurimi reati e uso di alias), la condotta durante la detenzione (valutata positivamente) e le prospettive di reinserimento esterno. Il giudice ha rilevato la mancanza di un progetto concreto di reinserimento sociale, in particolare l'assenza di una fonte lecita di mantenimento (occupazione) e l'assenza di legami familiari/di supporto, elementi che costituiscono un indice predittivo negativo e rendono attuale il pericolo di recidiva. La Corte ha affermato che la condotta positiva in carcere non è di per sé sufficiente se non si è tradotta in un concreto progetto di reinserimento esterno; ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul fatto che lo status di irregolarità non è di per sé motivo di prognosi sfavorevole se non determina impossibilità di procurarsi mezzi leciti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Norma utilizzata come criterio per valutare l'attualità della pericolosità sociale: il giudice deve considerare, tra gli altri elementi, la condotta tenuta prima, durante e dopo la pena (in particolare capacità di procurarsi mezzi leciti e prospettive di reinserimento). Il Tribunale ha fatto riferimento specifico ai numeri 3) e 4) dell'art. 133 come fondamento della valutazione negativa.

  • art. 203 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per la valutazione della pericolosità (richiesta di indicazione della probabilità concreta di recidiva). La Corte ha ritenuto che la valutazione svolta ai sensi dell'art. 133 abbia adeguatamente risposto al profilo richiesto dall'art. 203, motivando la probabilità di recidiva attraverso elementi oggettivi (assenza di mezzi leciti e di rete di supporto).

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020 (Rv. 279987)

    Principio richiamato: lo stato di irregolare presenza in Italia non costituisce automaticamente un indice sfavorevole di prognosi criminale, salvo che tale irregolarità determini l'impossibilità di procurarsi mezzi leciti e quindi aumenti il rischio di commissione di nuovi reati. La Corte ha applicato questo principio, ritenendo però nel caso concreto che la mancanza di mezzi leciti e di legami di sostegno configurasse un indice negativo concreto.

Massime di principio

  • La valutazione dell'eseguibilità di una misura di sicurezza come l'espulsione richiede un accertamento dell'attualità della pericolosità alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.: condotta ante, durante e post detenzione, e prospettive concrete di reinserimento.
  • Una condotta corretta in carcere è elemento favorevole ma non determinante: se non si traduce in un concreto progetto di reinserimento esterno (in particolare nella ricerca di un'occupazione lecita) può non bastare a escludere il pericolo di recidiva.
  • L'assenza di mezzi leciti di sussistenza e la mancanza di legami familiari o sociali di supporto sono indici oggettivi che possono legittimare una prognosi negativa e la dichiarazione di eseguibilità della misura di sicurezza.
  • Lo stato di irregolare presenza sul territorio non costituisce di per sé motivo di prognosi sfavorevole: assume rilievo solo se concrete conseguenze dell'irregolarità impediscono di procurarsi mezzi leciti.
  • Non è prevista la trasformazione automatica della misura di sicurezza in altra misura: il giudice può limitarsi a valutare l'eseguibilità sulla base degli elementi di pericolosità senza sostituire la misura disposta dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.