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Ordinanza

Ordinanza n. 12630/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l’esecuzione del giudicato: di n. 2 sentenze emesse dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, con le quali è stata disposta la condanna al pagamento delle spese di lite attribuite con distrazione in favore dello scrivente avvocato quale antistatario ex art. 93 c.p.c., per la somma complessiva di € 2.057,12, comprensiva di oneri e accessori di legge.

Giustizia amministrativa202603499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, recanti la condanna al pagamento delle spese di lite distratte in favore dell'avvocato antistatario, per complessivi € 2.057,12

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che avevano condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione delle somme in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il credito azionato è indicato in complessivi € 2.057,12, comprensivi di oneri e accessori di legge. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di censura, né sono descritti gli atti o i comportamenti omissivi dell'amministrazione diversi dalla mancata esecuzione delle pronunce.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ritenendo opportuno acquisire una relazione dell'amministrazione resistente sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte, ha ordinato al Ministero resistente di depositarla entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 26 gennaio 2027. Non è stata adottata alcuna pronuncia definitiva sull'esecuzione del giudicato, sulle somme dovute o sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese di lite è stata disposta in favore dell'avvocato che si è dichiarato antistatario; il testo richiama tale disposizione quale base della posizione creditoria azionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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