Cassazione Penale, Ordinanza n. 26289/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo la decisione "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) dal GIP del Tribunale di Padova. La Corte rileva che il ricorso non deduceva motivi rientranti tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè non era fondato su: specifiche censure attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza. Per questo la censura è stata ritenuta inammissibile perché estranea al perimetro legale del ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente
individua tassativamente i motivi deducibili nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; motivi diversi sono inammissibili
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedimento semplificato
base della decisione camerale in cassazione, richiamata nel dispositivo
Cassa delle ammende
destinataria della somma dovuta dal ricorrente in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi specificamente e tassativamente indicati dalla legge; le doglianze che esulano da tali limiti sono inammissibili.
- Sono deducibili, nel ricorso avverso il patteggiamento, soltanto vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per violazione dei limiti oggettivi di impugnazione, segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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