Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26289/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo la decisione "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) dal GIP del Tribunale di Padova. La Corte rileva che il ricorso non deduceva motivi rientranti tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè non era fondato su: specifiche censure attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza. Per questo la censura è stata ritenuta inammissibile perché estranea al perimetro legale del ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua tassativamente i motivi deducibili nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; motivi diversi sono inammissibili

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedimento semplificato

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    base della decisione camerale in cassazione, richiamata nel dispositivo

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma dovuta dal ricorrente in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi specificamente e tassativamente indicati dalla legge; le doglianze che esulano da tali limiti sono inammissibili.
  • Sono deducibili, nel ricorso avverso il patteggiamento, soltanto vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per violazione dei limiti oggettivi di impugnazione, segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.