Cassazione Penale, Ordinanza n. 21386/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile, ritenendo che questa non avesse apportato alcun contributo utile alla decisione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputata avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 9 ottobre 2025, articolava due censure. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 124, comma 1, c.p., sostenendo la tardività della querela nel mutato regime di procedibilità conseguente alla riforma Cartabia. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si risolveva nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e già disattese, dunque non specifiche ma solo apparenti; ha inoltre richiamato il passaggio della decisione di merito che escludeva la tardività della querela e osservava, in ogni caso, che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati interessati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Con il secondo motivo si contestava l'eccessività della pena; la Corte lo ha ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, ribadendo che la determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti e diminuzioni per circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p., e che nella specie la motivazione era adeguata.
Norme richiamate
Richiamato ai fini della dedotta tardività della querela e del mutato regime di procedibilità; la Corte reputa la censura non specifica e, comunque, infondata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma richiamata per il nuovo regime di procedibilità; la Corte richiama l'orientamento secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità.
Norma richiamata quale parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
Norma richiamata quale criterio guida per la commisurazione della pena da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- Nel mutato regime di procedibilità introdotto dalla riforma Cartabia, la costituzione di parte civile non revocata può valere come querela ai fini della procedibilità dei reati interessati.
- La contestazione della misura della pena non è, di regola, deducibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito sulla graduazione della sanzione, salvo vizi di motivazione o violazioni di legge rilevanti.
- La determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte civile non ha apportato alcun contributo utile alla decisione, non può essere liquidata in suo favore la rifusione delle spese processuali.
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