Cassazione Penale, Sentenza n. 31234/2025 del 17/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Parisi ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro. Il Tribunale aveva ritenuto l'appello carente nei requisiti di specificità, non correlato al provvedimento impugnato e reiterativo di argomentazioni già valutate, richiamando precedenti decisioni della Cassazione. In cassazione il ricorrente denunciava, tra l'altro, violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per eccessiva durata del vincolo cautelare, violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. per omessa escussione di un agente della Guardia di Finanza, e l'incostituzionalità dell'art. 321 per mancanza di limiti temporali. Durante il procedimento di cassazione la difesa ha prodotto la sentenza del Tribunale di Roma del 09/06/2025 che ha dichiarato la perdita di efficacia del sequestro del 16/11/2012 e ordinato la restituzione dei beni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno l'effetto concreto perseguito (il dissequestro e la restituzione dei beni) a seguito della pronuncia del Tribunale di Roma del 09/06/2025. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il mezzo d'impugnazione deve poter determinare una situazione pratica più favorevole. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; non sono state irrogate ulteriori sanzioni, considerata la ragione della decisione collegata alla produzione documentale sopravvenuta dalla difesa.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla motivazione della decisione in cassazione: la ragione dei mezzi è fornita nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Il ricorrente invocava la violazione per eccessiva durata del vincolo cautelare; la Corte non ha invece deciso nel merito poiché il ricorso è divenuto privo di interesse per la cessazione dell'effetto del provvedimento impugnato.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta necessità di escussione dell'agente di polizia giudiziaria; la censura non è stata esaminata nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
Norma che il Tribunale di Roma ha applicato per dichiarare la perdita di efficacia del sequestro preventivo e ordinare la restituzione dei beni.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di impugnazione, viene meno l'effetto concreto perseguito (es. dissequestro e restituzione dei beni), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'appello e gli atti di impugnazione devono essere specifici e strettamente correlati al provvedimento impugnato: argomentazioni generiche o la mera reiterazione di questioni già decise possono determinare l'inammissibilità.
- Quando si contesta l'eccessiva durata di una misura cautelare è importante proporre, se possibile, soluzioni concrete (es. indicazione di beni sostitutivi) e documentazione nuova che giustifichi la novità rispetto a valutazioni già compiute.
- La produzione successiva di documenti che eliminano l'interesse al gravame può evitare una decisione sul merito ma non impedisce l'imposizione delle spese processuali per inammissibilità (art. 616 c.p.p.).
- Le censure processuali (es. mancata escussione di testimoni/agentI) devono essere formulate con precisione e corredate da elementi che rendano verosimile la rilevanza della prova non acquisita; altrimenti rischiano di essere considerate generiche.
- Per preservare l'interesse all'impugnazione è opportuno valutare tempestivamente le misure processuali idonee (istanze provisionali, produzione documentale immediata) e monitorare il procedimento principale per evitare che sopravvengano eventi che rendano inutile il gravame.
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