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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27481/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. di Velletri emessa in giudizio abbreviato, gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ma lo aveva comunque condannato a quattro anni e 14 giorni di reclusione, con revoca dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e sostituzione della pena accessoria con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. I reati contestati erano maltrattamenti contro la convivente, violenza sessuale continuata e lesioni personali aggravate, commessi in danno della convivente. I cinque motivi di ricorso riguardavano: 1) il diniego della rinnovazione istruttoria e dell'esame della persona offesa, lamentando violazione degli artt. 438 e 603, comma 3, c.p.p.; 2) il vizio di motivazione sulla violenza sessuale, contestando l'attendibilità della persona offesa e la sussistenza della coercizione; 3) il vizio di motivazione sui maltrattamenti, sostenendo l'inaffidabilità della persona offesa e dei riscontri; 4) il vizio di motivazione sulle lesioni personali aggravate, affermando che non vi fosse prova del nesso tra il certificato medico del 14 agosto 2022 e una condotta violenta dell'imputato e deducendo l'improcedibilità per remissione di querela; 5) la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva, con pretesa violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all'aumento per la continuazione interna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'imputato, dopo il rigetto del giudizio abbreviato condizionato, aveva optato per il rito abbreviato secco, con conseguente preclusione a contestare successivamente il diniego delle prove integrative; ha giudicato manifestamente infondato il diniego di rinnovazione istruttoria in appello, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale la non necessità di ulteriori acquisizioni. Quanto ai motivi sulla responsabilità per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni, la Corte ha valorizzato il giudizio di doppia conforme, il limite del sindacato di legittimità e la non dedotta in modo specifico di un vero travisamento della prova; ha ribadito che la testimonianza della persona offesa può essere da sola idonea a fondare l'affermazione di responsabilità, e che nel caso vi erano comunque plurimi riscontri. Sul reato di violenza sessuale ha richiamato il principio secondo cui non è necessario che la violenza annulli la volontà della vittima né che la coercizione permanga per tutta la durata del rapporto, essendo sufficiente la coartazione della volontà anche mediante minaccia o intimidazione psicologica. Sul reato di lesioni ha ritenuto infondata sia la censura sulla riferibilità del certificato medico sia quella sull'improcedibilità, poiché il fatto era contestato come lesioni aggravate commesse in occasione del reato di maltrattamenti, procedibile d'ufficio. Anche il quinto motivo sulla pena è stato ritenuto inammissibile e infondato, poiché la quantificazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata; è stata inoltre esclusa la violazione del divieto di reformatio in peius, essendo l'aumento per continuazione inferiore rispetto alla pena complessiva già irrogata in primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    Richiamato come base del delitto di maltrattamenti contro la convivente; il reato è stato considerato anche quale titolo che rende procedibile d'ufficio la contestata lesione aggravata commessa in occasione del medesimo.

  • art. 609-bis c.p.

    Richiamato quale delitto di violenza sessuale; la Corte ribadisce che la coercizione può consistere anche in minaccia o intimidazione psicologica e che non è necessario un annullamento totale della volontà della vittima.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato per affermare la procedibilità d'ufficio delle lesioni personali aggravate contestate.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato per l'aggravamento delle lesioni personali.

  • art. 576 c.p.

    Richiamato come aggravante per le lesioni commesse in occasione del delitto di maltrattamenti.

  • art. 438 c.p.p.

    Richiamato per affermare la preclusione a contestare il rigetto del giudizio abbreviato condizionato dopo avere optato per il rito abbreviato non condizionato.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato in tema di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello; la Corte ribadisce il carattere eccezionale dell'istituto.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Norma processuale invocata a sostegno dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione.

  • art. 362 c.p.p.

    Invocato dalla difesa per lamentare la mancata assunzione di sommarie informazioni dalla persona offesa dopo la denuncia.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per distinguere la valutazione della testimonianza della persona offesa dai criteri dei riscontri previsti per coimputati o imputati in procedimenti connessi.

  • art. 198 c.p.p.

    Richiamato per affermare la presunzione di attendibilità del testimone, applicabile anche alla persona offesa.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per la determinazione della pena entro i limiti della discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la graduazione della pena e degli aumenti per continuazione e circostanze.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato, la parte che, dopo il rigetto del giudizio abbreviato condizionato, opti per il giudizio abbreviato non condizionato non può poi contestare in cassazione la legittimità del diniego delle prove integrative richieste.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha natura eccezionale: può essere disposta solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; il controllo di legittimità riguarda esclusivamente la sufficienza e coerenza della motivazione del diniego, non la concreta opportunità della prova richiesta.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, formando un unico compendio argomentativo; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con entrambe le decisioni, non essendo consentita in cassazione una mera rilettura del materiale probatorio.
  • La testimonianza della persona offesa può da sola fondare l'affermazione di responsabilità, senza necessità di riscontri nel senso tecnico previsto per coimputati o imputati in procedimenti connessi; essa è comunque valutata secondo i canoni ordinari di attendibilità del testimone.
  • Nel delitto di violenza sessuale non è necessario che la violenza o minaccia annullino completamente la volontà della vittima; è sufficiente la coartazione della volontà, anche mediante intimidazione psicologica o approfittando di uno stato di prostrazione o diminuita resistenza.
  • Le censure di travisamento della prova sono ammissibili solo quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su una prova inesistente o su un contenuto probatorio radicalmente diverso da quello reale, oppure abbia omesso la valutazione di una prova decisiva.
  • Le lesioni personali aggravate sono procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante connessa alla commissione del fatto in occasione di un delitto procedibile d'ufficio; in tale ipotesi la remissione della querela non determina improcedibilità.
  • La determinazione della pena base, degli aumenti per continuazione e delle diminuzioni per attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione coerente con i parametri legali; il divieto di reformatio in peius non è violato se, nel complesso, il trattamento sanzionatorio non risulta peggiorativo rispetto alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniViolenza sessualeMaltrattamenti contro familiari e conviventiLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

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