Cassazione Penale, Sentenza n. 35060/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per difetto di querela: il reato di cui è ritenuto responsabile (furto aggravato) è divenuto procedibile a querela della persona offesa per la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150; i giudici di merito hanno applicato aggravanti che non rientrano nelle eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio, e dal fascicolo non risulta depositata querela né prova della volontà punitiva della persona offesa mediante costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della querela, ritenendo che, decorsi i termini successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 senza prova dell'avvenuta querela, non possa proseguire l'azione penale. La Corte ha altresì osservato che non grava sull'autorità giudiziaria l'obbligo di cercare o sollecitare la querela né di informare la persona offesa della necessità della sua presentazione.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2 comma 1 lett. i)
Ha modificato l'ultimo comma dell'art. 624 c.p., rendendo il delitto di furto procedibile a querela della persona offesa salvo specifiche eccezioni.
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su COSE esposte alla pubblica fede, e 7-bis)»
La norma, così come riformata, subordina l'esercizio dell'azione penale alla querela della persona offesa, salvo le ipotesi tassative che permettono la procedibilità d'ufficio (incapacità della persona offesa o circostanze previste dall'art.625 nn.7 e 7-bis).
art. 625 c.p., numeri 7 e 7-bis
Indicano le specifiche ipotesi aggravanti che, se presenti, consentono la procedibilità d'ufficio nonostante la regola della querela; nella fattispecie le aggravanti riconosciute non rientrano in tali ipotesi.
Cass. pen., Sez.3, n.19971 del 09/01/2023 (Rv.284616)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la costituzione di parte civile non sostituisce la querela e che l'assenza di querela deve emergere dagli atti per dichiarare l'improcedibilità.
Cass. pen., Sez.1, n.31451/23
Principio secondo cui, decorso il termine (90 giorni) dall'entrata in vigore della riforma senza prova dell'avvenuta querela, va pronunciata immediata declaratoria di improcedibilità e non grava sull'autorità giudiziaria il dovere di sollecitare o verificare la querela.
Massime di principio
- Se la norma dichiara un reato procedibile a querela e la querela non risulta dagli atti dopo l'entrata in vigore della riforma, l'azione deve essere dichiarata improcedibile anche se il fatto è avvenuto prima della riforma.
- La costituzione di parte civile non sostituisce la querela della persona offesa e non vale come prova della volontà punitiva ove la querela sia necessaria.
- La procedibilità d'ufficio resta possibile solo nelle ipotesi tassative previste dall'art. 625 (es. incapacità della persona offesa o specifiche aggravanti indicate): occorre verificare se le aggravanti accertate rientrino in tali eccezioni.
- Non grava sul giudice un obbligo formale di informare la persona offesa della necessità di querela né di diligere attivamente per reperirla; l'assenza di prova della querela nei termini utili determina l'improcedibilità.
- Nella gestione di casi simili è prioritario accertare la data di commissione del reato, la data di entrata in vigore della norma modificatrice, la presenza/assenza di querela e se sussistano le eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio.
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