Cassazione Penale, Sentenza n. 15654/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990). Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio della motivazione e incompetenza probatoria circa la qualificazione della detenzione come destinata a terzi, contestando la valutazione dei messaggi e dei contatti con Giorgio Viscato e sostenendo la destinazione personale dello stupefacente; 2) errata applicazione dell'art. 99 c.p. con esclusione ingiustificata della non menzione della recidiva data l'anzianita del precedente e la sua natura diversa; 3) vizio nella valutazione delle attenuanti generiche, nella determinazione della pena e omissione di motivazione circa la mancata concessione dei benefici, in particolare della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso: ha rigettato le censure relative alla qualificazione della detenzione come destinata almeno in parte a terzi, alla valutazione dei messaggi e dei contatti con terzi, e alla valutazione della recidiva e delle attenuanti, confermando la condanna e la motivazione della Corte di appello. Tuttavia ha ritenuto fondata la censura relativa al diniego della sospensione condizionale della pena: la Corte di appello aveva escluso la sospensione opponendo l'ostativita del precedente senza considerare che la pena precedente sospesa poteva cumulare con la pena attuale entro il limite dei due anni previsto dall'art. 164 c.p. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla decisione sulla sospensione condizionale della pena e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio su tale punto; il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, art. 73, comma 5
Norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. La Corte ha ritenuto che quantità elevata, numero di dosi ricavabili e strumenti (bilancino, confezionamento) supportino la destinazione a terzi.
codice penale, art. 99 (recidiva)
La valutazione della recidiva semplice resta per lo piu discrezionale del giudice di merito; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello nel considerare la recidiva e nel bilanciarla con la personalita e la pericolosità del ricorrente in base alle modalità del reato.
codice penale, art. 164 (sospensione condizionale della pena), ultimo comma
La sospensione condizionale della pena puo essere esclusa se vi sono ostativita previste dalla legge; tuttavia il precedente con pena sospesa non e automaticamente ostativo se la pena precedente sommata alla pena ora inflitta rientra nel limite di due anni previsto dall'ultimo comma: il giudice deve valutare concretamente la cumulabilita e motivare l'eventuale rifiuto. Qui la Corte di cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte di appello e ha annullato il diniego riferito alla sospensione.
Massime di principio
- Per distinguere detenzione per uso personale da destinazione a terzi il giudice valuta globalmente: quantità, numero di dosi ricavabili, strumenti di confezionamento e pesatura, modalità di conservazione e contatti con terzi; non basta contestare singoli elementi senza provare illogicità della valutazione complessiva.
- I messaggi e i contatti telefonici costituiscono elementi valutabili dal giudice e la loro valutazione in sede di merito è, salvo vizi logici o contraddizioni manifeste, difficilmente sindacabile in Cassazione.
- La qualificazione della recidiva semplice e la sua incidenza sulla pena appartengono alla sfera discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se manca motivazione o sussistono vizi di diritto o di logicità.
- Le attenuanti generiche e la determinazione del quantum di pena sono valutazioni di merito e richiedono una motivazione adeguata; censure generiche sulla congruità della pena sono di norma inammissibili se il giudice ha motivato sui parametri rilevanti.
- La sospensione condizionale della pena non è automaticamente preclusa dal fatto che vi sia una precedente pena sospesa: il giudice deve considerare la cumulabilità delle pene e il limite dei due anni previsto dall'art. 164 c.p. e motivare il diniego; in mancanza di adeguata motivazione il diniego può essere annullato.
- Chi impugna dovrebbe mirare a dimostrare specifici vizi logici, contraddizioni o omissioni nella motivazione di merito; la mera riproposizione dei fatti senza evidenziare il vizio argomentativo non è sufficiente.
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