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Sentenza

Sentenza del 06/12/2024 n. 31279 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate impugnava il provvedimento n. 13769/2012, notificato il 20 marzo 2012, con cui l’Associazione era stata cancellata dall’anagrafe delle Onlus con decorrenza dal 27 maggio 2004. Contestava che l’attività culturale fosse svolta prevalentemente a favore di soggetti svantaggiati e perseguisse quindi finalità di solidarietà sociale; sosteneva inoltre che l’ente svolgesse attività commerciali ulteriori (eventi, concerti e spettacoli), che i contributi pubblici non bastassero a dimostrare il possesso dei requisiti Onlus e che vi fossero distribuzioni di utili mascherate da rimborsi chilometrici. In cassazione l’Agenzia ha articolato cinque motivi: motivazione apparente, errata interpretazione dei requisiti Onlus e delle attività connesse, omessa pronuncia, carenza di democraticità associativa e distribuzione indiretta di utili.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo e rigettato gli altri quattro. Ha stabilito che la percezione di contributi pubblici non prova, da sola, né il carattere solidaristico dell’attività né il rispetto dei requisiti Onlus: occorre verificare concretamente l’attività principale e la sua prevalenza, la destinazione ai soggetti svantaggiati e la natura delle attività ulteriori, anche in relazione ai limiti previsti per quelle connesse. La CTR aveva valorizzato i contributi e le attività formative, ma non aveva adeguatamente esaminato le iniziative rivolte al pubblico indistinto e potenzialmente commerciali. Sono state invece ritenute sufficienti le motivazioni della CTR; generiche le allegazioni sulla mancanza di democraticità; non provata la distribuzione di utili tramite rimborsi, poiché l’Agenzia non aveva documentato gli importi e la loro asserita sproporzione. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità. In primo grado la CTP di Napoli aveva riconosciuto la legittimità dell’iscrizione fino al 31 dicembre 2010 e confermato la cancellazione dal 1° gennaio 2011; la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia e compensato le spese.

Norme richiamate

  • Art. 10, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    La sussistenza degli apporti economici di cui all’art. 10, comma 4, D.Lgs. 460/1997 non implica di per sé il riconoscimento che le attività principali di una associazione siano effettivamente quelle statutarie e che siano dirette a finalità di solidarietà sociale (nella specie di promozione della cultura e dell’arte) piuttosto che ad attività di natura diversa ed eventualmente commerciale. Il riconoscimento di contributi pubblici non esonera dalla valutazione in concreto dell’attività svolta in via prevalente dalla associazione e dalla verifica del perseguimento effettivo di finalità solidaristica.

    I contributi pubblici non conferiscono automaticamente la qualifica di Onlus e non sostituiscono l’accertamento concreto dei requisiti. Per le attività culturali soggette alla condizione di solidarietà, occorre verificare che siano effettivamente rivolte ai soggetti svantaggiati e che l’attività istituzionale sia prevalente; le attività connesse devono rispettare i requisiti e i limiti di legge.

  • Art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    In ogni caso, poi, la norma richiede, anche qui con evidente finalità antielusiva, sia che le attività connesse non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali, le quali, quindi, devono comunque essere svolte in via esclusiva o almeno principale (e la verifica della prevalenza va effettuata, in base ad elementi fattuali, con riferimento a ogni singolo settore ed a ciascun periodo d’imposta), sia che - con distinto e autonomo criterio - i loro proventi non devono superare una determinata percentuale (il 66%) delle spese complessive dell’organizzazione.

    La prevalenza delle attività istituzionali e il limite quantitativo dei proventi delle attività connesse sono condizioni autonome. La prevalenza va accertata in concreto, per settore e periodo d’imposta; rispettare il limite del 66% non basta se l’attività istituzionale non è effettivamente principale.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    La sentenza di appello non omette di valutare le attività ulteriori, ma le ritiene connesse a quelle di promozione della cultura e dell’arte e, in applicazione dell’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/1997, afferma che non valgono a determinare la violazione delle regole affermate nei commi 2 e 3 della disposizione perché le stesse rispettano i limiti quantitativi di cui al comma 5.

    La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice ha effettivamente esaminato la questione, anche se la soluzione giuridica adottata è errata: l’errore di valutazione della norma va contestato come errore di diritto, non come omissione.

  • Art. 132 del codice di procedura civile

    Le argomentazioni spese dalla Commissione tributaria regionale circa i requisiti statutari dell’Ente odierno resistente, circa l’attività svolta, circa i beneficiari della attività svolta per come descritti negli atti fondamentali dell’ente integrano una motivazione che si pone oltre il minimo costituzionale preteso dalla giurisprudenza della Corte in relazione alla sufficienza della motivazione.

    La sentenza non è nulla per motivazione apparente se espone argomentazioni riconoscibili e sufficienti a rendere comprensibile la decisione, anche quando la valutazione di merito o l’applicazione della legge risultino censurabili.

  • Art. 2697 del codice civile

    L’Amministrazione, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, avrebbe dovuto almeno produrre i rimborsi in modo da potersi valutare la dedotta sproporzione tanto da consentire di apprezzarne la natura simulata.

    Chi sostiene che i rimborsi spese dissimulino una distribuzione di utili deve fornire elementi concreti, inclusa la documentazione degli importi, idonei a dimostrarne la sproporzione e la natura simulata.

Massime di principio

  • Per ottenere e mantenere la qualifica di Onlus non basta che lo statuto dichiari finalità solidaristiche o che l’ente riceva finanziamenti pubblici: conta l’attività effettivamente svolta e la sua prevalenza.
  • Quando la legge subordina un’attività culturale alla destinazione a persone svantaggiate, l’ente deve poter dimostrare concretamente che i destinatari e le modalità operative rispettano tale condizione; attività rivolte al pubblico indistinto possono mettere in discussione il requisito.
  • Le attività commerciali o ulteriori possono essere ammesse come connesse solo entro i limiti di legge e senza prevalere sull’attività istituzionale; occorre valutare la natura, la funzione e i proventi delle singole attività.
  • La contestazione di distribuzioni indirette di utili richiede prova specifica: l’accusa non può fondarsi soltanto sull’esistenza di rimborsi, ma deve documentare importi e circostanze che ne dimostrino la simulazione.
  • Un motivo di omessa pronuncia non è appropriato se il giudice ha affrontato la questione, anche se l’ha risolta in modo giuridicamente errato; in tal caso va censurata l’applicazione della norma.

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