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Sentenza

Sentenza del 06/12/2024 n. 31286 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia notificò ad A.A. il 22/08/2011 una cartella di pagamento di Euro 6.012,94 per ILOR dovuta dalla società, sulla base di un atto impositivo divenuto definitivo dopo il rigetto dell’impugnazione societaria con sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 211/226/2008, depositata il 21/11/2008. La CTP di Foggia, con sentenza n. 72/01/12 del 07/06/2012, annullò la cartella; la CTR Puglia, con sentenza n. 2401/27/15 del 16/11/2015, accolse invece l’appello dell’Agenzia e confermò la cartella. In cassazione A.A. sollevò cinque questioni: tardività dell’appello dell’Agenzia; formazione del giudicato su capi della sentenza di primo grado; omesso esame della mancanza di prova del credito; violazione dell’onere della prova; illegittima estensione al socio del giudicato formatosi contro la società e lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’appello era stato consegnato per la notifica postale il 21/01/2013, entro il termine semestrale che scadeva il 23/01/2013. Il secondo è infondato: la carenza di prova della notifica della sentenza al socio non costituiva un’autonoma e decisiva ragione della decisione di primo grado, e l’appello dell’Ufficio aveva devoluto l’intera materia del contendere, sicché non si era formato giudicato sul punto. Il terzo e il quarto sono infondati anche per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stato indicato come e quando la questione della prova del credito fosse stata autonomamente dedotta nei gradi di merito; inoltre, la notifica della sentenza al socio non era decisiva, essendo sufficiente l’accertamento originario, non contestato né annullato, seguito dalla cartella. Il quinto è infondato: il caso riguarda la riscossione di debiti sociali verso soci successori della società estinta, non accertamenti personali dei soci per redditi da partecipazione; il socio poteva contestare esistenza e ammontare del debito impugnando la cartella, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento a lui intestato. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.800,00, oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    La censura di nullità per asserita tardività dell’appello è stata respinta perché la consegna dell’atto all’ufficio postale entro il termine rende tempestiva l’impugnazione.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    La doglianza di omesso esame non può essere accolta quando il ricorso non espone con la necessaria specificità e autosufficienza come la questione sarebbe stata dedotta nei giudizi di merito.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    La denuncia di violazione di legge è infondata se non individua adeguatamente la questione sottoposta ai giudici di merito e non supera la motivazione della sentenza impugnata.

  • Art. 2697 cod. civ.

    La contestazione dell’onere della prova non è stata accolta: il ricorrente non aveva specificato in modo autosufficiente la deduzione della carenza probatoria nei precedenti gradi e l’accertamento originario del debito sociale risultava acquisito e non annullato.

  • Artt. 1306 e 2909 cod. civ.

    I principi espressi dalle Sezioni Unite e invocati dal ricorrente riguardano la differente fattispecie in cui si tratti di diversi accertamenti distintamente impugnati da una società attiva e dai soci di questa.

    La disciplina invocata sul giudicato tra soggetti diversi non impedisce, nel caso deciso, la riscossione verso l’ex socio quale successore della società estinta: non si trattava di un accertamento personale del socio, ma del recupero di un debito sociale.

  • Art. 2304 cod. civ.

    La Corte ha escluso che l’articolo impedisse la riscossione mediante cartella nei confronti dell’ex socio, rilevando che questi risponde del debito sociale quale successore della società estinta e che la controversia concerneva la riscossione del debito, non la separata applicazione del beneficio di preventiva escussione.

  • Art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973

    In tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall' art. 65 , comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali.

    La cancellazione della società determina un fenomeno successorio: l’atto relativo al debito sociale può essere notificato agli ex soci e non occorre emettere per ciascuno un distinto accertamento intestato personalmente. La responsabilità del socio dipende dal regime applicabile e, per i soci a responsabilità limitata, è circoscritta a quanto riscosso in liquidazione.

  • Art. 46 del D.P.R. n. 602 del 1973

    In materia di IVA, poiché l'accertamento effettuato nei confronti di una società di persone ha effetto anche riguardo al socio illimitatamente responsabile, l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di notificare a quest'ultimo l'avviso di accertamento o di rettifica dell'imposta dovuta, potendo limitarsi, nella vigenza dell' art. 46 del D.P.R. n. 602 del 1973 , a notificargli l'avviso di mora o la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità, per lo stesso socio, di contestare, mediante l'impugnazione di tali atti, anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che si abbia violazione alcuna del suo diritto di difesa.

    Per il socio illimitatamente responsabile, la cartella o l’atto di riscossione può essere notificato senza un previo avviso di accertamento personale; il socio conserva la possibilità di contestare, impugnando l’atto di riscossione, l’esistenza e l’entità del debito.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, salvo che non sia dovuto.

Massime di principio

  • Quando una società viene cancellata dopo che le è stato notificato un atto impositivo, la cancellazione non estingue automaticamente il debito: può determinare il subentro degli ex soci nelle obbligazioni sociali secondo il regime di responsabilità loro applicabile.
  • Per riscuotere un debito sociale già accertato non è necessariamente richiesto un nuovo avviso di accertamento intestato a ciascun ex socio. La cartella può essere impugnata dal socio, che può contestare anche l’esistenza e l’ammontare del debito.
  • Il giudicato sfavorevole formatosi contro la società non va confuso con un accertamento personale del socio. I principi sul giudicato tra società e soci relativi ad accertamenti distinti non si applicano automaticamente alla riscossione di un debito sociale verso il socio quale successore della società estinta.
  • Una questione non costituisce autonomo capo della decisione solo perché menzionata negli atti o nella motivazione: per sostenere che si sia formato giudicato interno occorre che il punto rappresenti una ragione autonoma e decisiva della pronuncia e sia stato omesso dall’impugnazione.
  • In cassazione, le censure relative a fatti o prove già dedotti nei gradi di merito devono indicare in modo specifico e autosufficiente quando e come la questione è stata proposta; in mancanza, possono essere respinte senza riesame del merito della deduzione.
  • Per verificare la tempestività di un’impugnazione notificata per posta, rileva la data di consegna dell’atto all’operatore postale, non un successivo adempimento della procedura notificatoria.

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