Sentenza del 06/12/2024 n. 195 - Corte Costituzionale
Bilancio e contabilità pubblica - Contributo regionale alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 - Recupero, da parte del MEF, delle somme corrispondenti tramite riduzione delle risorse spettanti alla regione inadempiente ad essa spettanti a qualunque titolo - Esclusione delle risorse per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonché della tutela della salute - Individuazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto col MEF, dei criteri e delle modalità di riparto nonché del sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme dell'istituito fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare - Necessità di un'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione ha impugnato gli artt. 1, commi 527 e 557, della legge n. 213/2023: 1) il comma 527 prevedeva un contributo delle regioni alla finanza pubblica (350 milioni annui complessivi per le regioni a statuto ordinario 2024-2028), con versamento diretto allo Stato e, in caso di inadempimento, recupero mediante riduzione delle risorse 'a qualsiasi titolo spettanti' alla regione; la Regione censurava l'ingerenza nella autonomia regionale, l'applicazione anche alle regioni in piano di rientro e la possibile decurtazione di risorse destinate a diritti sociali e alla salute; 2) il comma 557 prevedeva che il Ministro della Salute, di concerto col MEF, individuasse criteri di riparto e il sistema di monitoraggio per un Fondo per test NGS senza prevedere l'adozione del decreto 'd'intesa' con la Conferenza Stato-Regioni, così ledendo la competenza regionale in materia di tutela della salute e il principio di leale collaborazione.
La decisione
La Corte costituzionale ha: a) dichiarato l'illegittimità costituzionale del quinto periodo dell'art. 1, comma 527, nella parte in cui non esclude che possano essere ridotte le risorse destinate al finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute; b) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 557, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; c) respinto le altre censure della Regione Campania relative al comma 527 (ritenute non fondate), dichiarando altresì la cessazione della materia del contendere limitatamente all'anno 2024 in ragione delle modifiche legislative sopravvenute (d.l. n. 113/2024, art. 19) che hanno cambiato la modalità di assolvimento del contributo per il 2024; in sostanza la Corte ha bilanciato il potere statale di fissare principi di coordinamento della finanza pubblica con il divieto di incidere sulle voci di spesa 'costituzionalmente necessarie' (soprattutto salute e diritti sociali) e ha affermato l'obbligo di intesa per atti che incidono sulle competenze regionali in materia di salute.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio 2024), art. 1, comma 527
testo impugnato nella parte relativa al contributo delle regioni e al recupero mediante riduzione delle risorse
La Corte ha ritenuto illegittimo il quinto periodo nella parte in cui non esclude la riduzione delle risorse destinate ai diritti sociali e alla tutela della salute; per il resto il comma è stato considerato espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica legittimo se non incide sulla spesa costituzionalmente necessaria.
Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio 2024), art. 1, comma 557
disposizione sul decreto ministeriale per il Fondo NGS
La Corte ha dichiarato illegittima la parte che non richiede l'adozione del decreto 'd'intesa' con la Conferenza permanente Stato-Regioni, perché atti sul riparto in materia di tutela della salute rientrano nella collaborazione con le Regioni.
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, art. 3, comma 12-octies
novella che ha ridotto per il 2024 l'importo del contributo e differito termini
Modifica sopravvenuta che ha cambiato parametri/termini relativi al comma 527; la Corte ha trasferito in parte le questioni sulla norma modificata e dichiarato la cessazione della materia per il 2024 quando la modifica soddisfaceva la censura specifica.
Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, art. 19
novella che ha modificato la modalità di assolvimento del contributo per il 2024 introducendo iscrizione di un fondo nel bilancio regionale e proroghe/termine per riparto
Intervento successivo che ha reso in parte inapplicabile l'originaria modalità di versamento per il 2024 (motivo della cessazione della materia per quell'anno).
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 32
Rilevanza del diritto alla salute come 'diritto fondamentale' che impone tutela prioritaria: spese funzionali alla tutela della salute sono 'costituzionalmente necessarie' e non possono essere sacrificate da misure di recupero.
Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 9
previsione dell'obbligo di pareggio e comma 5 che consente alla legge statale di prevedere ulteriori obblighi per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica
La Corte ha richiamato la norma per dire che il legislatore statale può prevedere misure di concorso alla finanza pubblica, ma dette misure devono rispettare i diritti costituzionalmente necessari e la leale collaborazione con le Regioni.
Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 33 e art. 7
Riferimento alla istituzione della Conferenza permanente di coordinamento della finanza pubblica e alla disciplina del federalismo fiscale; la Corte invita il legislatore a utilizzare tali sedi per il confronto e il coordinamento.
Massime di principio
- In materia di coordinamento della finanza pubblica lo Stato può fissare principi e obiettivi di contenimento della spesa e contributi temporanei delle Regioni, purché non siano norme di dettaglio incompatibili con la competenza concorrente e siano rispettosi dell'autonomia regionale.
- Le risorse destinate a spese 'costituzionalmente necessarie' (in particolare tutela della salute e diritti sociali) non possono essere ridotte come mezzo di recupero per inadempimenti regionali: il legislatore statale deve escluderle espressamente dal campo di riduzione.
- Quando un atto statale (decreto ministeriale) incide su competenze regionali in materia concorrente (tutela della salute), esso deve essere adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni: il principio di leale collaborazione è vincolante.
- Le regioni soggette a piani di rientro non sono automaticamente esonerate dal concorso alla finanza pubblica; tuttavia il legislatore deve valutare modalità attuative proporzionate e, se idoneo, prevedere modalità contabili (es. iscrizione di fondi vincolati) che non compromettano il ripiano del disavanzo.
- Modifiche legislative sopravvenute possono rendere la controversia parzialmente priva di oggetto per specifici esercizi: le questioni contro norme mutate possono essere dichiarate cessate nella materia del contendere.
- Il legislatore nazionale che impone misure di coordinamento deve utilizzare le sedi di confronto e acquisire elementi istruttori (es. Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica) per evitare 'tagli al buio' con effetti non sostenibili sulle autonomie locali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 dic 2024Sentenza del 06/12/2024 n. 3190 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 6 dic 2024Sentenza del 06/12/2024 n. 650 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 6 dic 2024Sentenza del 06/12/2024 n. 407 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 dic 2024Sentenza del 04/12/2024 n. 400 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 dic 2024Sentenza del 03/12/2024 n. 44240 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 dic 2024Sentenza del 09/12/2024 n. 7354 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →