Sentenza del 06/12/2024 n. 650 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Non assoggettamento ad Iva in Italia delle cessioni intracomunitarie miste a contratto di fornitura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul recupero IVA relativo alla cessione di uno stampo industriale ceduto alla società estera del gruppo ma mantenuto fisicamente in Italia per esigenze produttive. L'Ufficio ha ritenuto che non sussistesse la cessione intracomunitaria esente perché mancava la prova della consegna all'acquirente estero. Il contribuente ha contestato, sostenendo che l'operazione è una fattispecie complessa (cessione dello stampo + appalto di fornitura dei prodotti realizzati + comodato d'uso dello stampo), per la quale la traditio può essere differita al momento di ultimazione della fornitura o al termine del rapporto contrattuale, e ha prodotto documentazione della liquidazione IVA da parte del cessionario nello Stato di destinazione.
La decisione
L'appello è stato accolto: annullato l'avviso di accertamento impugnato e riformata la sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto applicabile la non imponibilità IVA alla cessione intracomunitaria dello stampo alla luce della Circolare n.13/1994 del Ministero delle Finanze (ammissione della restituzione differita o della distruzione per accordo), della giurisprudenza della Cassazione (sent. 23761/2015) e dell'interpretazione della Corte di Giustizia UE (C-84/09) che esclude un termine obbligatorio per l'inizio o la conclusione del trasporto. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n.331/1993, art. 41
Articolo richiamato come base della non imponibilità per le cessioni intracomunitarie; la Corte ha ritenuto che, nel caso di bene strumentale a uso ripetuto, la non imponibilità possa trovare applicazione anche se la consegna materiale è differita fino al termine del rapporto contrattuale.
Circolare Ministero delle Finanze n.13 del 23/02/1994
Stabilisce che per la fattispecie stampo+fornitura è possibile emettere fattura non imponibile se sussiste un unico contratto d'appalto (realizzazione stampo + fornitura) e lo stampo 'a fine lavorazione' è inviato fuori dal territorio nazionale; ammette la restituzione differita o la non imponibilità anche in caso di distruzione concordata.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 20(1) e 138(1) (Corte di Giustizia, C-84/09)
La qualificazione di un'operazione come cessione intracomunitaria non può dipendere dall'esistenza di un termine entro il quale debba iniziare o concludersi il trasporto del bene; quindi non è necessario che il trasporto avvenga immediatamente al momento della fatturazione.
Cassazione, sentenza n.23761/2015
Affermata l'idea che il requisito del materiale trasporto del bene strumentale vada valutato con riferimento al momento della cessazione del rapporto contrattuale, lasciando alle parti la determinazione temporale in base agli accordi.
Massime di principio
- Se la cessione riguarda un bene strumentale usato ripetutamente per eseguire un appalto di produzione (es. stampo) ed è stipulato un unico contratto che comprende realizzazione dello stampo e fornitura dei prodotti, la cessione intracomunitaria può essere non imponibile anche se il bene resta fisicamente nello Stato del cedente fino al termine del rapporto contrattuale.
- Il momento decisivo per valutare la 'traditio' è la cessazione del rapporto contrattuale (fine lavorazione/fornitura), non un termine per ciascun ordine; la normativa UE e la giurisprudenza escludono termini obbligatori per l'inizio del trasporto.
- È ammessa la restituzione differita dello stampo a 'fine lavorazione' o la non imponibilità anche se lo stampo diventa inservibile o viene distrutto per accordo tra le parti, purché ciò sia previsto e documentato contrattualmente.
- Per minimizzare il rischio di contestazioni fiscali è essenziale conservare documentazione chiara: contratto unico che copra cessione e appalto, prove della destinazione intra-UE (partita IVA del cessionario), evidenza dell'assolvimento IVA nel paese di destinazione e accordi scritti su restituzione/distruzione.
- Interpretazioni fiscali restrittive che imporrebbero il trasferimento fisico al primo ordine sarebbero contrarie alla logica commerciale e potrebbero causare doppia imposizione; pertanto gli uffici dovrebbero valutare la fattispecie complessiva e gli accordi tra le parti.
- Nelle operazioni complesse è consigliabile prevedere clausole contrattuali e documentazione espressa (accettazione della cessione, termini di uso, obblighi di restituzione o distruzione, rimedi) e, se necessario, acquisire chiarimenti preventivi o pareri per ridurre il rischio di accertamento.
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