Cassazione Penale, Ordinanza n. 19218/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che le aveva applicato la pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo: 1) violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 448, comma 2, c.p.p. per l'asserita erronea qualificazione giuridica dei fatti, che avrebbero dovuto essere ricondotti all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con conseguente illegalità della pena; 3) illegalità della condanna alle spese di sofferta custodia, poiché la ricorrente era stata sottoposta solo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i primi due motivi non rientrano, o non rientrano utilmente, tra i limitati motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento: non è più deducibile la mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p.; la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto era meramente assertiva, priva di indicazione di elementi concreti che imponessero un diverso inquadramento e comunque non denunciava un errore manifesto. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la statuizione sulle spese di custodia costituiva un errore materiale correggibile ex art. 619 c.p.p., e ha eliminato dal dispositivo e dalla motivazione la dicitura relativa alla 'sofferta custodia', prendendo atto che l'imputata era stata sottoposta solo agli arresti domiciliari. Resta ferma la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata in cassazione.
sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
la mancata pronuncia di proscioglimento non è più deducibile come motivo di ricorso contro il patteggiamento dopo la riforma richiamata dalla Corte.
art. 448, comma 2, cod. proc. pen.
delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi espressamente indicati dalla norma.
art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.
consente di dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile dal testo della sentenza e del capo di imputazione.
art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
attribuisce alla Corte il potere di correggere l'errore materiale nella sentenza impugnata, eliminando la statuizione errata sulle spese di custodia.
in caso di inammissibilità, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
le spese di custodia cautelare sono ripetibili e quindi addebitabili all'imputato nei casi indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 1, co. 51, della l. 23.6.2017 n. 103
la disciplina processuale richiamata si applica alle richieste di patteggiamento e alle impugnazioni successive alla data indicata dalla legge.
art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
ha introdotto la previsione che consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti i motivi di ricorso per cassazione sono tassativi e non consentono di dedurre, in via generale, la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, immediatamente desumibile dal testo del provvedimento e dal capo di imputazione; non basta una contestazione meramente assertiva o fondata su valutazioni in fatto non evidenti.
- Quando venga impugnata una statuizione sulle spese di custodia, la Corte può correggere l'errore materiale ex art. 619 c.p.p. se dagli atti risulta che la misura cautelare applicata non era il carcere ma una misura diversa, come gli arresti domiciliari.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di assenza di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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