Cassazione Penale, Ordinanza n. 05279/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la sua domanda diretta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra diversi fatti/giudizi. In cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che dovesse essere ravvisata la comune ideazione criminosa tra le condotte. La Corte ha però rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva esaminato compiutamente i profili fattuali dei diversi giudizi e aveva escluso la presenza di concreti indicatori della continuazione; il ricorso si limitava quindi a sollecitare una rivalutazione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero non consentite perché dirette a ottenere una nuova valutazione in fatto della sussistenza della continuazione, già esclusa dal giudice dell'esecuzione con motivazione ritenuta compiuta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata nel caso concreto in euro 3.000
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto le forme della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- Il riconoscimento della continuazione richiede la presenza di concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra le diverse condotte; ove il giudice li escluda con motivazione adeguata, il ricorso che chiede soltanto una diversa lettura del materiale fattuale è inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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