Sentenza n. 4552/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Latina che aveva respinto il ricorso contro l’addebito di € 203.906,17 per confezioni di Pecfent dispensate oltre i limiti della terapia prescritta
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’addebito alla farmacia di tutte le confezioni mensili di Pecfent 100 mcg/dose eccedenti i trenta giorni di terapia prescritta a una paziente oncologica. A seguito di un’ispezione dei NAS erano state rinvenute ricette del SSN timbrate e firmate dal medico ma prive di prescrizione, nonché bollini ottici relativi al medicinale; inoltre, un farmacista collaboratore era stato sorpreso a compilare una ricetta a nome della paziente. Le ricette e i bollini erano stati sequestrati e la Commissione Farmaceutica Aziendale aveva proceduto all’annullamento delle ricette irregolari, cui era seguito l’addebito del costo del farmaco da parte dell’ASL. L’appellante ha dedotto cinque motivi: erronea attribuzione di effetti preclusivi alla perenzione del diverso giudizio contro l’ordinanza sindacale di chiusura della farmacia; omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione del contraddittorio; violazione degli artt. 7 e 21-octies l. 241/1990, dell’art. 10 d.P.R. 371/1998 e dei principi di imparzialità e buon andamento; insufficienza dell’istruttoria e mancata specificazione delle ricette annullate; estraneità della titolare ai fatti, anche in considerazione della condanna penale del medico prescrittore e della costituzione della farmacia come parte civile nel processo penale.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il TAR non aveva attribuito efficacia preclusiva alla perenzione del distinto giudizio contro la chiusura della farmacia, ma si era limitato a ricostruire i presupposti fattuali della controversia. Gli ulteriori motivi relativi alla partecipazione procedimentale sono stati respinti perché il procedimento disciplinato dall’art. 10 d.P.R. 371/1998 ha a oggetto l’esame delle ricette irregolari e consente alla Commissione soltanto di annullarle, totalmente o parzialmente, oppure di convalidarne il pagamento; all’annullamento consegue in modo vincolato l’addebito del costo alla farmacia. La disciplina speciale non prevede la partecipazione del farmacista in questa fase, distinguendola dal diverso procedimento di deferimento della farmacia, nel quale sono previste controdeduzioni. È stata inoltre ritenuta applicabile la regola dei vizi formali non invalidanti, poiché l’appellante non aveva contestato i fatti accertati e non avrebbe potuto dimostrare che il provvedimento avrebbe avuto contenuto diverso. Anche la censura istruttoria è stata respinta: gli accertamenti dei NAS, il rinvenimento delle ricette e dei bollini e la compilazione di una ricetta all’interno della farmacia rendevano conoscibili gli addebiti e sufficientemente individuata l’irregolarità. Infine, la responsabilità penale del medico prescrittore non escludeva quella della farmacia rispetto all’addebito amministrativo-contabile: il farmacista è tenuto a verificare le precedenti prescrizioni dello stesso medico alla medesima paziente, segnalare anomalie o sospetti, contattare il prescrittore e verificare la congruità quantitativa della prescrizione, soprattutto per un farmaco oppioide soggetto a particolari condizioni di prescrivibilità e controllo. Resta salva la possibilità di agire davanti al giudice ordinario per ottenere dal responsabile delle illiceità la rifusione degli importi restituiti all’ASL. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
La Commissione è competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza al presente accordo; può annullare totalmente o parzialmente la ricetta oppure convalidare definitivamente il pagamento; i relativi provvedimenti sono comunicati all’azienda, che procede agli eventuali addebiti.
La disciplina speciale configura un procedimento vincolato di esame delle ricette irregolari, distinto dal procedimento di deferimento della farmacia. In tale procedimento non è prevista la partecipazione del farmacista; l’annullamento della ricetta comporta l’addebito del costo alla farmacia.
Non impone la comunicazione di avvio quando trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 10 d.P.R. 371/1998, che regola un procedimento vincolato di annullamento o convalida delle ricette.
La mancata partecipazione non determina l’annullamento quando, trattandosi di attività vincolata e non essendo contestati i fatti rilevanti, l’interessata non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento.
art. 10 d.P.R. 387/1998
La farmacia è il soggetto responsabile nell’ambito della procedura di addebito delle ricette annullate o rettificate.
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata nella diffusione della pronuncia.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte appellante.
Massime di principio
- Nel procedimento speciale di controllo delle ricette previsto dall’art. 10 d.P.R. 371/1998, la Commissione Farmaceutica Aziendale deve verificare l’irregolarità della ricetta e può soltanto annullarla, totalmente o parzialmente, oppure convalidarne il pagamento; l’annullamento comporta l’addebito del costo del farmaco alla farmacia.
- Il procedimento di annullamento delle ricette irregolari è distinto dal procedimento di deferimento della farmacia per rilevanti o reiterate violazioni: la partecipazione e la presentazione di controdeduzioni previste per il deferimento non sono automaticamente estensibili al procedimento di annullamento e addebito.
- Quando l’amministrazione esercita un potere vincolato di annullamento di ricette irregolari e l’interessato non contesta i fatti posti a fondamento dell’accertamento, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto se non è dimostrato che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- La farmacia, quale soggetto responsabile della dispensazione, è tenuta a esercitare un controllo professionale sulla congruità e regolarità delle prescrizioni, anche verificando precedenti prescrizioni dello stesso medico alla medesima paziente, segnalando anomalie e contattando il prescrittore in caso di dubbi; la responsabilità penale del medico prescrittore non esclude l’addebito amministrativo del costo alla farmacia.
- Per medicinali soggetti a particolari condizioni di prescrivibilità e contenenti sostanze oppioidi, il dovere di controllo professionale del farmacista comprende una verifica particolarmente rigorosa dell’appropriatezza quantitativa e della coerenza della prescrizione con la posologia e le esigenze terapeutiche.
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