Cassazione Civile, Ordinanza n. 05265/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una causa introdotta dal consorzio contro due società. Il tribunale, in relazione ai rapporti con una di esse, ha accolto l'eccezione di compromesso e ha dichiarato il difetto di competenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, rinviando il resto dell'istruttoria sulle questioni non decise. In appello, la società appellata ha rinunciato all'eccezione di incompetenza; la corte territoriale ha allora dichiarato inammissibile l'appello del consorzio, ritenendo che, esclusa la rimessione al primo giudice, l'impugnazione fosse stata proposta solo per vizi di rito e senza adeguati motivi di merito. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due censure: 1) violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe errato nel negare la necessità di rimettere la causa al tribunale; 2) vizio di rito e violazione del principio di legalità, perché, a suo dire, il giudice di appello avrebbe dovuto comunque esaminare sia le questioni processuali sia quelle di merito, invece di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato, in primo luogo, che la decisione di primo grado era una pronuncia declinatoria della competenza per effetto della clausola compromissoria e che, esclusa in appello l'applicabilità degli artt. 353 e 354 c.p.c., correttamente la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto solo su motivi di rito. Ha aggiunto, inoltre, una ragione autonoma di inammissibilità: la sentenza di primo grado, avendo pronunciato sulla competenza senza decidere il merito, era impugnabile soltanto con il rimedio previsto dall'art. 42 c.p.c.; l'appello proposto era quindi in sé inammissibile. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso e ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
non si applica quando la decisione di primo grado è una pronuncia declinatoria della competenza per clausola compromissoria e l'appello non ricade nei casi tassativi di rimessione al primo giudice
non consente la rimessione nel caso esaminato, perché non ricorre una delle ipotesi tipiche previste dalla norma
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge, ma le censure sono state ritenute manifestamente infondate e quindi inammissibili
è stato invocato per dedurre un vizio motivazionale/procedurale, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità
richiamato per affermare la manifesta infondatezza delle censure, con conseguente inammissibilità del ricorso
la sentenza di primo grado che decide solo sulla competenza, senza affrontare il merito, è impugnabile con il regolamento/rimedio previsto da questa norma, non con l'appello
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado declina la competenza per effetto di una clausola compromissoria e non decide il merito, l'appello non è il mezzo corretto se l'impugnazione mira solo a vizi di rito e non ricorre una delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice.
- Se il giudice d'appello esclude l'applicabilità degli artt. 353 e 354 c.p.c., la parte appellante deve censurare anche il merito e non limitarsi a profili processuali; un appello fondato esclusivamente su vizi di rito è inammissibile.
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione per utilizzo di un mezzo di gravame non previsto dalla legge, con conseguente inammissibilità del ricorso o cassazione senza rinvio a seconda dei casi.
- La pronuncia che decide soltanto sulla competenza, lasciando impregiudicato il merito, va impugnata con il rimedio specifico previsto per le questioni di competenza e non con l'appello ordinario.
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