Sentenza n. 13154/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento DM DI RIGETTO DOMANDA DI CITTADINANZA ITALIANA EX ART. 9 COMMA 1 LETT. F L. 91/1992- (-OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana per motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza dopo che l'istruttoria aveva evidenziato elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica, rilevando in particolare l'adesione del richiedente a posizioni radicali della Salafiyya e il supporto logistico fornito a un connazionale successivamente rimpatriato in Tunisia. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992, illogicità e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere e di discrezionalità, disparità di trattamento, violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, motivazione apparente e difetto di istruttoria. Il Ministero ha sostenuto che il provvedimento fosse adeguatamente motivato, considerando la natura riservata degli atti istruttori. Il TAR ha acquisito tali documenti con modalità riservate, consentendone la visione al difensore del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha qualificato la concessione della cittadinanza come provvedimento di alta amministrazione caratterizzato da amplissima discrezionalità, il cui sindacato giudiziale resta limitato alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con un apprezzamento giudiziale di merito. In materia di sicurezza della Repubblica, l'interesse dello straniero all'acquisto della cittadinanza è recessivo rispetto all'interesse nazionale; l'Amministrazione può fondare il diniego anche su elementi informativi riservati, valutazioni prognostiche e frequentazioni o appartenenze a movimenti estremisti, senza necessità di condanne o precedenti penali. La motivazione può essere attenuata e formulata sinteticamente quando una disclosure più ampia comprometterebbe la segretezza delle attività informative e la sicurezza delle fonti. Il richiamo agli elementi ostativi riservati è sufficiente se il diritto di difesa è garantito mediante ostensione giudiziale degli atti con le cautele necessarie. Il Collegio ha ritenuto attendibili le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti ai servizi di sicurezza e non ha ravvisato vizi nell'istruttoria o nella motivazione. Il dedotto legame di parentela non è stato ritenuto idoneo, di per sé, ad attenuare il pericolo per gli interessi nazionali. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, non di un automatismo fondato sulla sola sussistenza di requisiti predeterminati.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
È richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato; la sentenza non ravvisa la violazione dedotta.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e alla parità di trattamento; le censure sono respinte.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa è ritenuto compatibile con la riservatezza degli atti istruttori quando questi siano ostesi in giudizio con le cautele disposte dal giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio; la sentenza ritiene salvaguardato il diritto di difesa attraverso l'accesso processuale riservato alla documentazione.
art. 52 Cost.
Esprime la rilevanza costituzionale dell'interesse alla sicurezza dello Stato-comunità, considerato prevalente rispetto all'interesse dello straniero all'acquisto della cittadinanza.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali particolari della parte ricorrente.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento di alta amministrazione, espressione di amplissima discrezionalità, e non costituisce un diritto automatico del richiedente in presenza dei requisiti ordinari e dell'assenza di precedenti ostativi.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'interesse dello straniero è recessivo rispetto all'interesse alla sicurezza della Repubblica; il diniego può essere fondato, in chiave preventiva e prognostica, su elementi che rendano ragionevolmente probabile il rischio di mancata adesione ai valori costituzionali o di agevolazione di organizzazioni estremiste, senza necessità di una condanna penale o di precedenti giudiziari.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ministeriali in materia di cittadinanza per motivi di sicurezza è estrinseco e non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa; esso riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Quando gli elementi istruttori provengono da organismi di sicurezza e sono coperti da riservatezza, l'obbligo di motivazione del diniego può essere assolto in forma attenuata mediante un richiamo sintetico agli elementi ostativi, se una disclosure più dettagliata pregiudicherebbe la sicurezza delle fonti o delle investigazioni.
- La riservatezza degli atti istruttori non viola il diritto di difesa se il giudice ne acquisisce la documentazione con modalità protette e ne consente la visione al difensore secondo le cautele necessarie; in tale ipotesi, l'ostensione processuale può integrare la motivazione sintetica del provvedimento amministrativo.
- Ai fini del diniego della cittadinanza per ragioni di sicurezza, possono assumere rilievo anche specifiche frequentazioni, appartenenze o contiguità con movimenti estremisti; non è necessario che gli elementi ostativi consistano in condanne o precedenti penali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →